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Penale.it - Corte di Appello di Trento, Sentenza 22 marzo 2006 (dep. 19 aprile 2006), n. 110/06

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Corte di Appello di Trento, Sentenza 22 marzo 2006 (dep. 19 aprile 2006), n. 110/06
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La fattispecie di cui all'art. 187 CdS è costituita dal concorso necessario di due elementi quantificanti: lo stato di alterazione¸ tale da compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e da costituire di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione e riscontrabili con idonee analisi di laboratori.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE
 
Composta da
Dott. Tito Garribba
Dott. Carmine Pagliuca
Dott. Guglielmo Avolio
 
ha pronunciato la seguente
 
sentenza
 
nei confronti di S.M.
 
IMPUTATO
 
del reato p. e p. dall’art. 187 D.Lvo 285/1992 per essere stato colto alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti. Recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p. Fratto commesso in *** il 24/08/02
 
APPELLANTE
L’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in comp. monocratica n. 37/05 del 10/02/2005 che lo dichiarava colpevole del reato contestatogli e per l’effetto lo condannava alla pena di mesi uno di arresto e € 400,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Sospensione della patente di guida per mesi uno. Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Guglielmo Avorio Sentito il Procuratore Generale dr. Stefano Diez che ha concluso chiedendo l’assoluzione dell’imputato. Sentito il difensore di fiducia avv. Elena Biaggioni anche in sostituzione dell’avv. Mario Murgo di Trento che chiede l’accoglimento dei motivi di appello
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con sentenza del 10/2/2005 il Tribunale di Rovereto condannava l’imputato alla pena di un mese di arresto ed € 400,00 di ammenda per avere guidato un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti. La difesa, con articolati motivi a sostegno, lamenta l’ingiustizia della decisione, avuto riguardo alle circostanze del fatto ed al contenuto della nota ordinanza n. 277/2004 della Corte Costituzionale, già chiamata a pronunciarsi sul sospetto di indeterminatezza dell’art. 187 CdS.
 
L’appello è fondato.
 
Si premette che la Corte, prendendo in considerazione la denunciata mancanza nella norma di parametri certi e riscontrabili atti ad integrare lo stato di alterazione psico-fisica (diversamente da quanto avviene con riguardo all’uso delle bevande alcoliche, rispetto alle quali invece l’art. 186 del Cds e l’art. 379 del R.E. specificano il valore di soglia oltre il quale il conducente deve essere ritenuto versare in stato di ebbrezza), dichiarando la manifesta infondatezza di detta questione, specificò che la fattispecie è costituita dal concorso necessario di due elementi quantificanti: lo stato di alterazione¸ tale da compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e da costituire di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione e riscontrabili con idonee analisi di laboratori.
 
Aggiunge la Corte che lo stato di alterazione è obiettivamente rilevabile dagli Agenti di PG anche a mezzo dei noti indici sintomatici. Orbene, nel caso di specie è pacifico che l’imputato, sottoposto al prelievo di urina per un normale controllo, sia risultato positivo ai cannabinoidi, e che quindi avesse assunto in tempi non precisabili, anche giorni o settimane prima del controllo, sostanza stupefacente contenente detto principio attivo.
 
E’ altrettanto pacifico però, come dà atto anche la sentenza impugnata, che il soggetto non versava in stato di alterazione, non essendo stato rilevato dal personale operante alcun elemento cd. sintomatico o di altro genere in tal senso, al di là del citato responso strumentale.
 
Manca quindi radicalmente la prova della sussistenza del primo dei due suddetti elementi quantificanti della fattispecie. La decisione assolutoria è conseguente.
 
Viene fissato il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza, in considerazione della relativa complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Visto l’art. 599 c.p.p. In riforma della sentenza impugnata assolve SM dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
 
Trento, 22 marzo 2006
IL CONSIGLIERE es. IL PRESIDENTE
 
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