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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 20 gennaio 2009; Pres. BURZIO, Est. VIGNERA; B.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 20 gennaio 2009; Pres. BURZIO, Est. VIGNERA; B.
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Poiché la qualità di collaboratore di giustizia va accertata in via incidentale nel procedimento avente ad oggetto la concessione di un beneficio penitenziario, anche ai fini di tale accertamento è territorialmente competente la magistratura di sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, 8° comma, l. 15 marzo 1991, n. 82, allorché l’interessato é persona sottoposta a speciali misure di protezione.

 

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – QUALITA’ DI COLLABORATORE – ACCERTAMENTO – COMPETENZA TERRITORIALE – FATTISPECIE (L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 58 ter; l. 15 marzo 1991, n. 82, nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, art. 16 nonies).
 
Poiché la qualità di collaboratore di giustizia va accertata in via incidentale nel procedimento avente ad oggetto la concessione di un beneficio penitenziario, anche ai fini di tale accertamento è territorialmente competente la magistratura di sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, 8° comma, l. 15 marzo 1991, n. 82, allorché l’interessato é  persona sottoposta a speciali misure di protezione.
 
                                                                                                 
 R.G. N.   3388/08
                                                                                            N. ordinanza   
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
 
in persona dei signori
Dott. Giuseppe Burzio                                                                             Presidente
Dott. Giuseppe Vignera                                                 Magistrato di sorveglianza
Dott. Angela La Gioia                                                             Esperto componente
Dott. Vilma Buttolo                                                                Esperto componente
 
emette la seguente
ORDINANZA
 
nel procedimento di sorveglianza relativo al riconoscimento dello status di collaboratore
in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo del 16.11.2005 Proc. Gen. Rep. c/o Corte Appello Bari
 
nei confronti di B. R.,                      nato a XXXX  il  XXXX
e residente in / detenuto in Casa Reclusione Alessandria - SAN MICHELE -
difeso dall’Avv. Aimone Picchio in sostituzione dell’Avv. Maristella Amisano del foro di Torino, d’ufficio
 
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (competenza di Roma) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore       e del difensore;
 
PREMESSO CHE:
 
-         B. R. ha chiesto l’accertamento della sua condotta di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter, comma 2, O.P. ai fini della fruizione di permessi premiali;
-         in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di uno dei detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge” (così tra le più recenti Cass. pen. (Ord.), Sez. I, 31/01/2006, n.7267, in Riv. Pen., 2007, 3, 329);
-         poiché il B. è titolare di un programma di protezione, il procedimento di merito (nell’ambito del quale si dovrà incidentalmente accertare pure la sua qualità di collaboratore di giustizia) rientra nella competenza della Magistratura di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991;
 
P.Q.M.
 
dichiara la propria incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
 
Così deciso in Torino, 20 Gennaio 2009
 
Il Giudice Estensore                                                                       Il Presidente
(Giuseppe Vignera )                                                                    (Giuseppe Burzio )

 

 
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