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Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione II penale, Sentenza 26 febbraio 2009 (dep. 10 marzo 2009) n. 10549

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Corte di Cassazione, Sezione II penale, Sentenza 26 febbraio 2009 (dep. 10 marzo 2009) n. 10549
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Il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, n. 306 (conv. in l. n. 356/1992, n. 356) non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena. In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Riesame o della Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. ESPOSITO ANTONIO Presidente
1.Dott.GALLO DOMENICO Consigliere
2.Dott. DE CRESCIENZO UGO Consigliere
3.Dott. CHINDEMI DOMENICO Consigliere
4.Dott. RAGO GEPPINO Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da

1)         N. IL XX/XX/19XX
 

avverso ORDINANZA del 18/09/2008 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI

sentita la relazione fatta dal Consigliere Chindemi Domenico
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito il difensore Avv. Fattaccio Gianmarco del Foro di Cagliari che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Osserva

1. Con ordinanza in data 18.9.2008 il Tribunale di Cagliari confermava il decreto emesso il 12/7/2008 dal Tribunale collegiale di Cagliari che aveva disposto il sequestro preventivo dei libretti di risparmio e rapporti diversi e dei relativi saldi attivi intestati a (imputato, tra l'altro, dei delitti di associazione per delinquere e ricettazione), ed ai suoi familiari. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo:
a) violazione dell'articolo 606, lett. b) c) ed e) c.p.p., in relazione agli articoli 111 Cost. ,125, terzo comma, e 321, primo comma, c.p.p. e 12 sexies legge 356/92, ritenendo sia l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, sia quella del Tribunale del riesame prive di motivazione con particolare riferimento alla necessaria valutazione del requisito della netta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito dell'imputato e dei suoi familiari, nonché per essere carente il provvedimento per quanto concerne l'individuazione del valore dei beni dei quali il          avrebbe disposto tramite i suoi familiari, con riferimento all'analisi rigorosa dei redditi dei medesimi e al momento d'acquisto dei singoli cespiti; riteneva anche mancare la valutazione specifica della prova positiva in ordine all'origine illecita dei suddetti beni, supportata dalla difesa con produzioni documentali in sede di riesame.
2. Sulla dedotta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito dell'imputato e dei suoi familiari e sulla dedotta mancata valutazione specifica della prova positiva in ordine all'origine illecita dei suddetti beni, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa (come è in effetti avvenuto nel caso di specie); ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (cosa che non si è verificata; si veda Sez. 1, Ordinanza n. 25728 del 05/06/2008 Cc. - dep. 25/06/2008 - Rv. 240471). Peraltro il Tribunale ha, al riguardo, esaustivamente motivato rilevando come l'imputato, a fronte di inesistenti fonti lecite di reddito (le attività per le quali risulta iscritto nei pubblici registri non risultano esercitate e comunque non producono redditi) ha compiuto personalmente operazioni commerciali quasi totalmente di acquisto di beni per oltre € 100.000, importo sproporzionato rispetto al reddito della propria attività economica, rilevando che anche l'attività commerciale della figlia fosse totalmente sproporzionata rispetto al reddito prodotto dalla giovane, motivando ampiamente al riguardo.
Questa Corte ha più volte stabilito il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 8 luglio 1992, n. 356, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna.
Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena. (Si vedano Sez. 2, Sentenza n. 45790 del 31/10/2003 Ud. - dep. 26/11/2003 - Rv. 227733; Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 19/01/2007 Cc. - dep. 19/04/2007 - Rv. 236430; Sez. 2, Sentenza n. 11720 del 2008). Ciò è in perfetta sintonia anche con i principi costituzionali sul punto. Infatti questa Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cosi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito con modifiche nella L. n. 356 del 1992, nella parte in cui consente la confisca anche oltre il biennio dalla data di esecuzione del sequestro dei medesimi beni, nonché nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, può disporsi la confìsca di beni nella disponibilità del condannato a prescindere da qualsiasi nesso di pertinenzialità o cronologico con i delitti contestati ed anzi con l'onere di allegazione o dimostrazione probatoria a carico dello stesso condannato circa la liceità della provenienza. Né contrasta con i parametri costituzionali suindicati la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, posto che l'elemento della "sproporzione" deve, comunque, essere accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti, il quale può esporre fatti e circostanza specifiche e rilevanti, indicando puntualmente le proprie giustificazioni (v. Corte cosi n. 18 del 1996; Sez. 1, Sentenza n. 21357 del 13/05/2008 C.c. - dep. 28/05/2008 - Rv. 240091). Il Tribunale del riesame ha già rilevato che le produzioni dell'imputato non hanno consentito di superare il dato di fatto risultante dagli accertamenti della P.G., in quanto l'impiego di denaro da parte del        era del tutto sproporzionato sia rispetto al suo reddito ufficiale, inesistente stando alle sue dichiarazioni fiscali, sia rispetto all'attività economica dello stesso. Rileva la Corte che, pur con riferimento all'attività di armatore e di gestore di apparecchiature e congegni elettronici per attività ricreative di gioco, lo stesso non aveva dichiarato alcun reddito, senza fornire prova alcuna di un'effettiva evasione fiscale che gli avrebbe consentito di produrre il reddito necessario per le operazioni successivamente effettuate. In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità, ampiamente riscontrato nel caso in esame, tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. - dep. 04/05/2000 - Rv. 215840; Sez. 2, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. - dep. 29/03/2007 - Rv. 236386; Sez.1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. - dep. 04/06/2007 - Rv. 236474; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. - dep. 21/05/2007 - Rv. 236590).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deliberato in camera di consiglio, il 26.2.2009
Depositata in cancelleria, il 10.03.2009.

 
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