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Penale.it - Tribunale di Bologna, Sentenza 16 giugno 2009 (dep. 17/06/2009), n. 1422

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Tribunale di Bologna, Sentenza 16 giugno 2009 (dep. 17/06/2009), n. 1422
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La positività ottenuta sulle urine con le tecniche dì screening può essere indubbiamente interpretata come riscontro di pregresse assunzioni di sostanze stupefacenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui il conducente si trovava al momento della guida. Ne consegue che, in difetto di ulteriori elementi probatori, l'imputato dev'essere assolto dal reato di cui all'art. 187 C.d.s. perchè il fatto non sussiste.

 

N. 5649/08 R.G.N.R.
N. 4560/08 R.G. G.I.P.
SENTENZA N. 1422/09
UDIENZA 16.06.2009
DEPOSITO 17.06.2009
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE GIP-GUP
Il Giudice Dr. Pasquale GIANNITI ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di (omissis) elett. dom. c/o lo studio del difensore avv. Chiara Rizzo - libero presente difeso di fiducia dall'Avv. Chiara Rizzo del foro di Bologna
IMPUTATO
Del reato p.p. dagli artt. 187 comma 1° e 1 bis D.Lvo 30/04/1992 n. 285 - come modificato dall'art. 5 del D.L. 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007 n. 160 perchè, provocando un incidente stradale, veniva colto in stato di alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacente quali cannabinoidi alla guida del veicolo targato (omissis); accertatosi tramite prelievo ematico/urinario.
Commesso/accertato in Bologna il 9 marzo 2008
Motivi delta decisione
1.- Si contesta all'imputato di aver provocato, in Bologna il 9 marzo 2008, un incidente stradale, in stato di alterazione psicofisica indotta dall'uso di sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi, alla guida del veicolo targato (omissis) accertatosi tramite prelievo ematico/urinario.
2- Appare opportuno in via preliminare precisare quanto segue in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 187 C.d,S
La condotta sanzionata dall'art. 187 cds è la "guida in stato di alterazione psico-fìsica'' a seguito della assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
il terzo comma dell'art. 187 C.d.S. indica poi le modalità attraverso le quali si debba accertare quando una persona sia in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. La disposizione stabilisce che gli agenti operanti, quando abbiano il "ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope", procedano ad accompagnare il conducente del veicolo "presso strutture sanitarie fisse o mobili... ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate", per procedere a due attività: il prelievo di campioni di liquidi biologici e la visita medica.
Il prelievo di campioni di liquidi biologici è finalizzato all'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'organismo della persona fermata, individuandone tipologia ed ove possibile quantità, mentre la visita medica ha l'evidente scopo di appurare lo "stato di alterazione psico-fisica".
In definitiva: lo stato di alterazione del conducente deve essere accertato nei modi previsti dallo stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendosi la possibilità di ricorrere ad elementi sintomatici esterni. Ed invero, l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche sia in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze, sia alla relativa visita medica.
Assumono quindi centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l'esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.- Nel caso di specie risulta che - a seguito dell'incidente stradale,
verificatosi in data 9 marzo 2008, ad ore 23, in via Masini, in prossimità del palo luce 482, tra l'autoveicolo Fiat Punto tg.(omissis), condotto dall'odierno imputato e due auto regolarmente in sosta; ed a seguito di successivo immediato intervento di personale della Polizia Municipale di Casalecchio - il (omissis) è stato dapprima sottoposto al test alcolemico, che dava esito negativo (cfr. annotazione in atti), e, poi, all'esame dei liquidi biologici (effettuato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna al fine di verificare l'eventuale assunzione dì sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte dell'imputato).
Orbene, dal referto in atti risulta che l'esito del suddetto esame è stato positivo esclusivamente per quanto riguarda la presenza di cannabinoidi su urina e che la metodica usata è stata quella del test qualitativo.
Sennonché - premesso che l'art. 187 CDS presuppone l'attualità dell'uso - ritiene il sottoscritto magistrato che il referto dì cui sopra non rappresenta affatto prova del fatto che l'assunzione dello stupefacente sia avvenuto immediatamente prima del rilascio dei campione di urine, ben potendo la rilevata positività significare che l'assunzione era risalente nel tempo.
Al riguardo si osserva che:
a)      gli esami effettuati sull'urina sono il risultato di un esame di screening. Il suddetto esame, effettuabile in tempi brevi, costituisce indubbiamente, sotto il profilo clinico, un importante rilevatore preliminare, ma, sotto il profilo medico legale, non può prescindere dalla procedura indispensabile per validarne il risultato;
b)      la positività ottenuta sulle urine con le tecniche dì screening - proprio perché di per sé indicativa di una assunzione che può essere pregressa anche di molti giorni con una variabilità a seconda delle molecole assunte (il range, come è noto, va da poche ore per i derivati amfetaminici a circa 10 giorni per la cocaina e anche 20 giorni per i derivati dalla cannabis) - va confermata con analisi di conferma di il livello, con tecniche di tipo cromatografico accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS/LC-MS); ma nel caso di specie le suddette analisi di conferma non sono state effettuate;
c)       peraltro non sono i casi di falsa positività per reazione crociata con altre sostanze;
d)      non risulta che sia stata effettuata la "visita medica" prevista dall'art 187 C.d.S..
In definitiva, il risultato positivo ottenuto esclusivamente sull'urina dell'imputato può essere indubbiamente interpretato come riscontro di assunzioni pregresse più o meno recenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro di cui sopra
Ne consegue che, tale essendo il contesto probatorio, l'imputato deve essere assolto dell'imputazione ascrittagli con la formula più ampia,
P.Q.M.
visti gli articoli 442 e 530 c.p.p.
assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Bologna il 16 giugno 2009

 

 
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