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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 7 ottobre 2009; Pres. est. VIGNERA; C. B.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 7 ottobre 2009; Pres. est. VIGNERA; C. B.
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Poiché l’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. (in quanto norma di natura processuale) è applicabile a tutti i rapporti esecutivi non ancora esauriti, deve essere revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione di una sentenza di condanna per i delitti ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p., ancorché emesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 l. 6 febbraio 2006 n. 38 [che ha incluso codesti delitti tra quelli previsti dall’art. 4 bis l. 26 luglio 1975 n. 354, richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p.] e sempreché il relativo procedimento sia ancora pendente.

ESECUZIONE PENALE – IN GENERE – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE – DIVIETO SOPRAVVENUTO – RETROATTIVITA’ – SUSSISTENZA (Cod. proc. pen., art. 656; cod. pen., artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater , 609 octies; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 4 bis).
 
Poiché l’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. (in quanto norma di natura processuale) è applicabile a tutti i rapporti esecutivi non ancora esauriti, deve essere revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione di una sentenza di condanna per i delitti ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p.,  ancorché emesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 l. 6 febbraio 2006 n. 38 [che ha incluso codesti delitti tra quelli previsti dall’art. 4 bis l. 26 luglio 1975 n. 354, richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p.] e sempreché il relativo procedimento sia ancora pendente.
 
 
N. SIUS    2006 / 4430           - TDS   TORINO
 
                                                                                                          ORDINANZA N………………
 
 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
________________________________________________
 
IL TRIBUNALE
 
il giorno 07-10-2009 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
 
Dott. Giuseppe Vignera
 
Presidente rel.
"       Sandra Del Piccolo
 
Giudice
"       Pietro Ferro
 
Esperto
"       Sabrina Gallo
 
Esperto
ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di Affidamento al Servizio Sociale in relazione alla pena di cui a sentenza n. 470/05 res del 25.05.2005 Tribunale Alessandria
presentata da C. B. M. J. A., nato a SAN SALVADOR il  XX-XX-XXXX
residente/domiciliato in Novi Ligure – Via Ovada n. 75/8
difeso dall’Avv. Enrico MAGAGLIO del foro di Alessandria, di fiducia.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Prevete e del difensore;
OSSERVA
-         con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 25 maggio 2005 C. B. M. J. A. è stato dichiarato colpevole del reato ex artt. 81-609 quater c.p. e condannato alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione;
-         divenuta irrevocabile codesta sentenza, il 18 gennaio 2006 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria disponeva la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p.;
-         conseguentemente, il condannato depositava tempestivamente ex art. 656, comma 6, c.p.p. istanza di affidamento in prova al servizio sociale, deducendo che in epoca successiva alla superiore condanna non aveva commesso altri reati ed aveva cominciato a svolgere attività di lavoro dipendente (autista);
-         all’epoca della pronuncia del provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. (18 gennaio 2006) il delitto ex art. 609 quater c.p. non poteva ex se considerarsi ostativo alla sospensione stessa [cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 30/05/2006, n. 24561, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 2, 239: “Il divieto di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 656, comma nono lett. a), per il caso di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. Ordinamento penitenziario), non opera quando, trattandosi di delitti indicati in detta seconda disposizione soltanto come reati-fine di un'associazione per delinquere, non vi sia stata condanna per quest'ultimo reato (principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per il solo delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen., facente parte, prima della modifica dell'art. 4 bis cit. ad opera dell'art. 15 Legge 6 febbraio 2006, n. 38, di quelli indicati unicamente come reati-fine di un'associazione per delinquere)”];
-         tuttavia, a seguito della modifica dell’art. 4 bis O.P. posta in essere dall’art. 15 Legge 6 febbraio 2006 n. 38, il divieto di sospensione divisato dall’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. opera pure per il delitto de quo (v. sempre Cass. pen., Sez. Unite, 30/05/2006, n. 24561, cit.: “Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. a) operava, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 38 del 2006, soltanto per l'associazione a delinquere per i reati inseriti nell'art. 4 bis ord. penit. dall'art. 15 legge n. 38 del 2006, tra cui i delitti in materia sessuale, e non anche per i reati fine indicati nel citato art. 4 bis; dopo tale entrata in vigore, vi sono inclusi anche quelli di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p.”);
-         poichè nella fattispecie il rapporto esecutivo non si è ancora esaurito, il provvedimento sospensivo del P.M. deve conseguentemente considerarsi inficiato da illegittimità sopravvenuta e va, pertanto, revocato dallo stesso P.M. [v. ancora Cass. pen., Sez. Unite, 30/05/2006, n. 24561, cit.: “Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen., e dall'art. 25 della Costituzione. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno ritenuto che, in un caso in cui vi era stata condanna per il delitto di violenza sessuale, la sopravvenuta inclusione di tale delitto, per effetto dell'art. 15 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38, tra quelli previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario in quanto tali, e non più soltanto come reati-fine di un'associazione per delinquere, comportasse l'operatività, altrimenti esclusa, del divieto della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma nono lett. a), cod.proc.pen., non essendo ancora esaurito il relativo procedimento esecutivo al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa)”];
-         questa conclusione si impone a fortiori anche alla stregua dell’art. 4 bis O. P. nel testo oggi vigente (recte: come ultimamente modificato dall’art. 3 Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38; e dall’art. 2, comma 27, Legge 15 luglio 2009 n. 94), il cui comma 1 quater stabilisce: “i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale solo sulla base dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per un almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della presente legge”;
-         tutto ciò impedisce di esaminare nel merito l’istanza presentata dal condannato in stato di libertà;
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità dell’istanza e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per la pronuncia dei provvedimenti di sua competenza ex art. 656, comma 8, c.p.p.
 
Così deciso in Torino, 7 Ottobre 2009
 
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 
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