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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 7 ottobre 2009; Pres. est. VIGNERA; Z.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 7 ottobre 2009; Pres. est. VIGNERA; Z.
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Ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata è valutabile il contenuto di un rapporto redatto ex art. 81, comma 1, d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, anche quando non ne sia conseguito un procedimento disciplinare; ad esso, infatti, in quanto atto pubblico, va comunque riconosciuta l’efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – RAPPORTO DISCIPLINARE – NATURA DI ATTO PUBBLICO – SUSSISTENZA – MANCANZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – LIBERAZIONE ANTICIPATA – DINIEGO – AMMISSIBILITA’(L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 54; d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà personale, art. 81; cod. civ., artt. 2699, 2700).
 
Ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata è valutabile il contenuto di un rapporto redatto ex art. 81, comma 1, d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, anche quando non ne sia conseguito un procedimento disciplinare; ad esso, infatti, in quanto atto pubblico, va comunque riconosciuta l’efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
 
 
 
N. SIUS    2009 / 3265           - TDS   TORINO
 
                                                                                                          ORDINANZA N………………
 
 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
________________________________________________
 
IL TRIBUNALE
 
il giorno 07-10-2009 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
 
Dott. Giuseppe Vignera
 
Presidente rel.
"       Sandra Del Piccolo
 
Giudice
"       Pietro Ferro
 
Esperto
"       Sabrina Gallo
 
Esperto
 
ed ha emesso  la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di reclamo avverso liberazione anticipata in relazione alla pena di cui a sentenza del 12.12.2007 GIP Tribunale Torino presentata da Z. A., nato a (MAROCCO) il XX-XX-XXXX , detenuto presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA - PIAZZA DON SORIA N. 37,difeso dall’Avv. Tiziano LUCCHESE del foro di Torino, d’ufficio.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (respingersi il reclamo) del rappresentante del P.M., dott. Prevete e del difensore;
OSSERVA
Con provvedimento in data 29 giugno 2009 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di Z. A. nella parte in cui richiedeva la riduzione di pena per liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 24 luglio 2007 ed il 24 gennaio 2008, atteso che l’8 settembre 2007 il condannato aveva assunto un atteggiamento offensivo nei confronti di un Agente della Polizia Penitenziaria.
Avverso tale provvedimento lo Z. ha proposto tempestivo reclamo, deducendo sostanzialmente che alla condotta ascrittagli non era conseguito un procedimento disciplinare, nell’ambito del quale avrebbe potuto difendersi in quanto era stato oggetto di “una pesante provocazione”.
L’impugnazione è infondata.
Al rapporto disciplinare redatto ex art. 81, comma 1, DPR 30 giugno 2000 n. 230 dall’Assistente C. G. in data 8 settembre 2007 (attestante una gravissima condotta oltraggiosa e di resistenza posta in essere arbitrariamente dallo Z. in danno del predetto operatore penitenziario), invero, vanno riconosciute la natura di atto pubblico e la conseguente efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ.
Pertanto, in mancanza di rituale proposizione della querela di falso, i fatti ivi descritti dal verbalizzante vanno considerati pienamente provati e sono, quindi, suscettibili di valutazione ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata (cfr. Cass. pen., Sez. I, 28/11/2002, n.16986, Fedele, in Riv. Pen., 2004, 256: “Il tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo”).
P.Q.M.
rigetta il reclamo e per l’effetto conferma l’impugnata ordinanza.
Così deciso in Torino, 7 Ottobre 2009
 
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 
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