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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 4 novembre 2009; Pres. est. VIGNERA; V. G.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 4 novembre 2009; Pres. est. VIGNERA; V. G.
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Va rigettata la richiesta di detenzione domiciliare motivata da esigenze dell’istante (nella fattispecie, familiari e lavorative) esistenti già al momento della consumazione del reato di cui titolo esecutivo, specialmente quando questa sia avvenuta in epoca non lontana

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – DETENZIONE DOMICILIARE – FATTISPECIE (L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 47 ter). 
 
Va rigettata la richiesta di detenzione domiciliare motivata da esigenze dell’istante (nella fattispecie, familiari e lavorative) esistenti già al momento della consumazione del reato di cui titolo esecutivo, specialmente quando questa sia avvenuta in epoca non lontana.
 
 
                                                                                                    N. SIUS   2009/2907
                                                                                              N.ordinanza
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
 
in persona dei signori
1) Dott. Giuseppe Vignera                                                                 Presidente rel.
2) Dott. Isabella Figiaconi                                              Magistrato di sorveglianza
3) Dott. Cinzia Sabatino                                                          Esperto componente
4) Dott. Samanta Sagliaschi                                                    Esperto componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di affidamento in prova e detenzione domiciliare in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo n. 894/08 siep del 19.03.2009 Proc. Rep. c/o Tribunale Torino,
nei confronti di V. G.,   nato a Torino il XX.XX.XXXX, detenuto nella Casa Circondariale Torino e difeso dall’Avv. Vincenza PUGLISI del foro di Torino, di fiducia.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (contrario, in subordine la detenzione domiciliare) del rappresentante del P.M., dott. Corsi Di Bosnasco Vittorio Piero e del difensore;
OSSERVA
quanto segue.
Con provvedimento in data 20 gennaio 2009 questo Tribunale rigettava analoga istanza del V., così motivando:
<<PREMESSO CHE:
-         V. G. è persona assai pericolosa, come si desume dalla comunicazione della Questura di Torino in data 16 dicembre 2008 e dai suoi gravi precedenti risultanti dal certificato penale;
-         tale pericolosità ( che si è manifestata ancora in epoca assai recente: come si dirà tra poco) osta alla concessione delle misure richieste;
-         quanto alle prospettate esigenze dei figli minori, poi, si rileva che nella fattispecie non è stata allegata quell’assoluta impossibilità della madre di dare assistenza alla prole rilevante ex art. 47, comma 1, lettera b), O.P.;
-         del resto, codesta situazione dei minori non ha impedito al V. di commettere gravi reati (invero, nel giugno 2007 il predetto commetteva il reato di rapina impropria);
-         non avendo ancora fruito di permessi premiali, infine, la concessione di una delle misure richieste si risolverebbe in una inammissibile violazione del principio di progressività e gradualità dei risultati del trattamento (cfr. Cass. pen., Sez. I, 06/03/2003, n.15064, Chiara, in Riv. Pen., 2004, 120: “Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte,che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi-premio”)>>.
La pericolosità sociale del soggetto nel frattempo si è aggravata perché lo stesso il 13 luglio 2009 è stato sanzionato con l’ammonizione per avere rivolto espressioni offensive ad un agente.
Quanto alle prospettate esigenze della prole, infine, si fa presente che:
a)     la fattispecie in esame fuoriesce dalla previsione ex art. 47 ter, comma 1, lettera b), O.P., atteso che la norma prende in considerazione la “prole di età inferiore ad anni dieci”, mentre i figli del V. (nati nel 1994) hanno 15 anni di età;
b)    codeste esigenze, comunque, preesistevano all’attuale detenzione del V. non gli hanno impedito di commettere la rapina impropria nel giugno 2007 (v. l’ultima relazione di sintesi del 22 ottobre 2009, dove sta scritto: “Al momento dell’arresto il sig. V. viveva, con i i figli, presso l’abitazione della mamma, V. Giuseppina. In caso di concessione della misura alternativa richiesta egli farebbe ritorno presso questo domicilio, stante la disponibilità della signora ad accoglierlo”: da tutto ciò, pertanto, si desume che la concessione della misura determinerebbe il ripristino di una condizione preesistente all’arresto, che non ha avuto alcuna efficienza contenitiva rispetto alla pericolosità sociale del V.);
c)     i minori, in ogni caso, sono adeguatamente assistiti dalla nonna con il sostegno dei servizi sociali (come si desume dalla relazione di sintesi);
d)    la misura richiesta, infine, a poco (o a nulla) servirebbe in funzione di una più assidua presenza della figura paterna (v. relazione di sintesi, dove sta scritto: “I ragazzi, come concordato con il servizio sociale territoriale, sono rimasti nell’abitazione della nonna con il supporto di un educatore che trascorre la notte con loro … Il sig. V., in caso di concessione della misura alternativa richiesta, potrebbe riprendere il lavoro presso il Ristorante pizzeria Giully e Giully sito in Torino, Via Sospello 168 … Gli orari dovrebbero essere i seguenti. Dal lunedì al venerdì 10,30/15,30 e 18,00/23.00; sabato, domenica, festività infrasettimanali e per particolari esigenze fino alle 0’,30”; si noti altresì che pure codesta attività lavorativa esisteva già prima dell’attuale detenzione, di guisa che anche sotto questo profilo la concessione della misura determinerebbe il ripristino di una condizione preesistente all’arresto, che non ha avuto alcuna efficienza contenitiva rispetto alla pericolosità sociale del V.).
P.Q.M.
rigetta l’istanza.
Così deciso in Torino, 4 Novembre 2009
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 
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