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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 4 novembre 2009; Pres. est. VIGNERA; L. E.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 4 novembre 2009; Pres. est. VIGNERA; L. E.
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La sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 90 d.p.r. 309/1990 presuppone l’accertamento dello stato di tossicodipendenza dell’istante al momento del fatto di cui alla condanna in esecuzione. Pendendo il procedimento per cassazione di provvedimento rigettante una richiesta di detenzione domiciliare, è improcedibile l’istanza costituente mera riproposizione di quella rigettata.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PER I TOSSICODIPENDENTI – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA – PRESUPPOSTI – TOSSICODIPENDENZA AL MOMENTO DEL FATTO – NECESSITA’ –  (D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 90, 91).
 
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – ISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE – RIGETTO – IMPUGNAZIONE – PENDENZA DEL PROCEDIMENTO – RIPROPOSIZIONE DELL’ISTANZA – IMPROCEDIBILITA’ (L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 47 ter). 
 
La sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 90 d.p.r. 309/1990 presuppone l’accertamento dello stato di tossicodipendenza dell’istante al momento del fatto di cui alla condanna in esecuzione.
 
Pendendo il procedimento per cassazione di provvedimento rigettante una richiesta di detenzione domiciliare, è improcedibile l’istanza costituente mera riproposizione di quella  rigettata.
 
 
                                                                                                    N. SIUS   2009/3555
                                                                                              N.ordinanza
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
 
in persona dei signori
1) Dott. Giuseppe Vignera                                                                 Presidente rel.
2) Dott. Isabella Figiaconi                                              Magistrato di sorveglianza
3) Dott. Cinzia Sabatino                                                          Esperto componente
4) Dott. Samanta Sagliaschi                                                    Esperto componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
 
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di SOSPENSIONE ESECUZIONE PENA EX ART. 90 DPR 309/90 e DETENZIONE DOMICILIARE in relazione alla pena di cui a sentenza n. 622/08 res del 05.02.2008 GIP Tribunale Busto Arsizio
nei confronti di L. E., nato a XXXX il XX.XX.XXXX, detenuto nella Casa Circondariale di Alessandria – DON SORIA – difeso dall’Avv. Aldo ALBANESE del foro di Torino, di fiducia.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Corsi Di Bosnasco Vittorio Piero e del difensore;
PREMESSO CHE:
-         l’art. 90, 1° comma, D.P.R. 309/1990 prevede il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva solo “nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente”;
-         ai fini dell'applicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 90 t.u. in materia di stupefacenti, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in favore di chi sia stato condannato ‘per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente’, debbono intendersi per reati di tal genere soltanto quelli commessi da soggetto che fosse al momento del fatto in stato di tossicodipendenza ovvero quelli la cui commissione sia stata direttamente motivata da detta patologica situazione”: Cass. pen., Sez. I, 14/06/2001, n. 35678, Lupo, in Cass. Pen., 2002, 3208);
-         nella fattispecie è impossibile accertare (anzi, sembra da escludere!) l’esistenza di questa condizione, atteso che:
A)    i delitti di cui alla condanna in esecuzione sono stati commessi “sino al 2 febbraio 2007”;
B)    il L., che sino al momento del suo ingresso in carcere in stato di custodia cautelare (26 luglio 2007: v. relazione di sintesi) non ha mai dichiarato problematiche di tossicodipendenza, solo nel gennaio 2008 (quando ha iniziato i rapporti con il SER.T. di Pavia nell’imminenza della pronuncia dell’ordine di esecuzione della condanna de qua), ha riferito di essere tossicodipendente;
C)    in mancanza di altri elementi (assolutamente insussistenti nella fattispecie!), nel gennaio 2008 non era possibile utilizzare attendibili criteri anamnestici per una diagnosi di tossicodipendenza risalente ad un anno prima (e, visti gli esiti sempre negativi degli esami per la ricerca dei cataboliti urinari, anche la tossicodipendenza “certificata” nel 2008 dal SER.T. di Pavia era basata tutta e solo … sulla parola del L.!);
D)    del resto, alla stregua dell’id quod plerumque accidit (caratterizzato da “quotidiani drammi” vissuti dai familiari dei “veri” tossicodipendenti) è assolutamente inverosimibile che il L. sino al gennaio 2008 sia riuscito a tenere nascosta a tutti una tossicodipendenza iniziata (a suo dire) intorno al 2003: familiari, convivente e datore di lavoro compresi (v. relazione di sintesi);
E)     la riprova di tutto ciò è rappresentata (se si vuole) dal fatto che la relazione del SER.T. allegata alla presente istanza non indicala procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope” [come impone, invece, l’art. 91 comma 1 (ex comma 2), D.P.R. 309/1990], ivi parlandosi solo di una non meglio specificata “anamnesi tossicomanica”;
-         quanto all’istanza di detenzione domiciliare presentata in udienza dal difensore, si rileva che essa rappresenta la riproposizione di altra rigettata da questo Tribunale con ordinanza in data 18 marzo 2009;
-         il procedimento derivante dalla prima istanza è ancora pendente, essendo stato proposto (in data 29 aprile 2009) ricorso per cassazione avverso la superiore ordinanza;
-         la seconda istanza (oggetto del presente procedimento), pertanto, appare improcedibile (cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 28/06/2005, n. 34665, D., in Dir. Pen. e Processo, 2005, 11, 1349: “Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del "ne bis in idem", sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria”);
P.Q.M.
rigetta l’istanza proposta ex art. 90 DPR 309/1990; dichiara non procedibile l’istanza di detenzione domiciliare.
Così deciso in Torino, 4 Novembre 2009
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 
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