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Decreto-Legge 29 dicembre 2009 , n. 193 - Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
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Con il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo attua una serie di interventi urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario (proroga dei magistrati onorari; trasferimenti dei magistrati ordinari nelle Procure della Repubblica; digitalizzazione del processo)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per garantire la funzionalita' del sistema giudiziario; 
  Ritenuto  che,  in  particolare,  occorre  assicurare  la   proroga
dell'esercizio  di  funzioni  giudiziarie  da  parte  dei  magistrati
onorari, in attesa dell'approvazione di una  riforma  organica  della
magistratura onoraria; 
  Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate
rimaste vacanti per difetto di magistrati  richiedenti,  nelle  quali
l'assenza di personale rischia  di  porre  in  concreto  pericolo  la
funzionalita' di numerosi uffici giudiziari; 
  Ritenuta  la  straordinaria   urgenza   di   procedere   in   tempi
estremamente contenuti  ad  una  piu'  efficiente  allocazione  delle
risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del  processo
telematico e la sua estensione al  processo  penale,  alla  luce  del
pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento  degli
esborsi subiti in  conseguenza  della  violazione  del  principio  di
ragionevole durata del processo e  delle  connesse  infrazioni  degli
obblighi assunti in sede comunitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle  finanze
e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010». 
  2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre  2009
e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo  quanto
previsto dall'articolo 42-quinquies,  primo  comma,  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  sono
ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino
alla riforma organica della magistratura onoraria  e,  comunque,  non
oltre il 31 dicembre 2010. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Consiglio superiore della  magistratura,  con  delibera,  su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le  sedi
disagiate, in numero non superiore a ottanta.»; 
      2) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «in  numero  non
superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
non superiore a centocinquanta unita'»; 
    b) l'articolo 1-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole:  «e  1-bis»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; 
    e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole:  «e  1-bis»
sono soppresse. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010
e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   2.934.953   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno  2011,  mediante
l'utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto 
                      di magistrati richiedenti 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2014,  per  le  sedi  individuate  quali
disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per  le  quali  non  siano
intervenute  dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di
consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della  magistratura
provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, con il trasferimento  d'ufficio  dei  magistrati
che  abbiano  conseguito  la  prima  o  la  seconda  valutazione   di
professionalita', con esclusione di  coloro  che  abbiano  conseguito
valutazioni superiori alle predette. Il  trasferimento  d'ufficio  di
cui al presente comma puo' essere altresi' disposto nei confronti dei
magistrati che svolgono da oltre dieci anni  le  stesse  funzioni  o,
comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel  medesimo
gruppo di  lavoro  nell'ambito  delle  stesse  funzioni  e  che  alla
scadenza del periodo  massimo  di  permanenza  non  hanno  presentato
domanda di trasferimento ad altra  funzione  o  ad  altro  gruppo  di
lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o  che  tale
domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento  d'ufficio
di cui al presente articolo puo' essere  disposto  esclusivamente  in
sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri  dalla  sede  ove  il
magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati
di cui al primo periodo del presente comma puo' essere disposto anche
in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni
requirenti e viceversa all'interno di altri  distretti  della  stessa
regione,  previsto  dall'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
  2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai  sensi  del  presente
articolo: 
    a)   magistrati   in   servizio   presso   uffici   in   cui   si
determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico; 
    b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; 
    c) magistrati che sono stati assegnati o  trasferiti  nella  sede
ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma  5,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104; 
    d) magistrati che sono genitori di prole di eta' inferiore a  tre
anni. 
  3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e'  calcolata  per
eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia  superiore
o inferiore allo  0,5;  se  lo  scarto  decimale  e'  pari  allo  0,5
l'arrotondamento avviene per difetto. 
  4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio  devono  sussistere
alla data di pubblicazione della  delibera  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. 
  5.  Il  trasferimento  d'ufficio  e'  disposto  nei  confronti  dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto  nel
quale sono compresi i posti  da  coprire,  ovvero,  se  cio'  non  e'
possibile, nei distretti limitrofi  o  nei  distretti  delle  regioni
limitrofe. Per il distretto di Cagliari si  considerano  limitrofi  i
distretti  di  Genova,  Firenze,  Roma,  Napoli  e  Palermo;  per  il
distretto di Messina  anche  quello  di  Reggio  Calabria  e  per  il
distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e  Catania.  Per
la Sardegna si considerano limitrofe  le  regioni  Liguria,  Toscana,
Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera  limitrofa  la
regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia. 
  6. Nel caso di pluralita'  di  distretti  limitrofi  o  di  regioni
limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il  cui
capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria  e,  se  del
caso marittima, con il capoluogo del distretto  presso  il  quale  il
trasferimento deve avere esecuzione. 
  7.  Nell'ambito  del  distretto,  l'ufficio  da   cui   operare   i
trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore  percentuale
di  scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,   il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito dell'ufficio  e'  trasferito  il  magistrato  con  minore
anzianita' nel ruolo. 
  8. Ai magistrati trasferiti  ai  sensi  del  presente  articolo  si
applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
       Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,
sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica   nella   pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate  le
regole tecniche per l'adozione nel processo  civile  e  nel  processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  in
attuazione dei principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti  regole  tecniche
del  processo  civile  telematico  continuano  ad   applicarsi   fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 
  2.  Nel  processo  civile  e  nel   processo   penale,   tutte   le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si  effettuano,  nei
casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68,
e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.
Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui  al
comma 1 contenente le regole tecniche in materia di  notificazioni  e
comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei  modi
e nelle forme  previste  dalle  disposizioni  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 51, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 2, negli  uffici  giudiziari  indicati  negli
stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui  al  primo
comma  dell'articolo  170  del  codice  di   procedura   civile,   la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del  codice  di
procedura civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente  sono
effettuate per via  telematica  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui all'articolo  16  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Allo stesso  modo  si  procede  per  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale.  La
notificazione  o  comunicazione  che  contiene  dati   sensibili   e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti  l'Avvocatura  generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli avvocati  interessati,  il  Ministro  della  giustizia,  previa
verifica, accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. A decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma  1,  le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento  alle  parti
che non  hanno  provveduto  ad  istituire  e  comunicare  l'indirizzo
elettronico  di  cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte   presso   la
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il secondo comma dell'articolo 16 del  regio  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.  36,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nell'albo  e'
indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di  posta  elettronica
certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16,  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata
ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza  giornaliera,  sono  resi
disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense  ed  al
Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole  tecniche
per l'adozione nel  processo  civile  e  nel  processo  penale  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione."». 
  4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto  di
copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura  superiore
di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per  il  rilascio
di copia in formato elettronico.». 
  5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo  40  del
citato decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto
sono aumentati  del  cinquanta  per  cento  ed  i  diritti  di  copia
rilasciata in formato elettronico  di  atti  esistenti  nell'archivio
informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del
numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata
per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla  stessa  data,  e'
sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto. 
  6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui  ai
commi  4  e  5  e'  versato  all'entrata  del  bilancio  per   essere
riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, lettera  b),  ad  appositi  capitoli  dello
stato  di  previsione  del   Ministero   della   giustizia   per   il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico,  con  esclusione
delle spese di personale. 
  7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi  di  Consip  S.p.a.,
anche in qualita' di centrale di committenza ai  sensi  dell'articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  per  l'attuazione
delle iniziative in  tema  di  digitalizzazione  dell'Amministrazione
della giustizia e per le ulteriori attivita'  di  natura  informatica
individuate con decreto del Ministero della giustizia.  Il  Ministero
della  giustizia  e  Consip  S.p.a.  stipulano  apposite  convenzioni
dirette a disciplinare i rapporti relativi alla  realizzazione  delle
attivita' di cui al presente comma, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato. 
  8. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 125, primo comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; 
    b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e
la  residenza  dell'attore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «il
cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e  le  parole:
«il nome, il cognome, la residenza o il domicilio  o  la  dimora  del
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano  o  li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il  cognome,  il
codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto
e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; 
    c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa
di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese  prendendo
posizione sui fatti posti dall'attore  a  fondamento  della  domanda,
indicare» sono inserite le seguenti: «le  proprie  generalita'  e  il
codice fiscale,»; 
    d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
  «Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). -  Se  non
e'  fatto  espresso  divieto  dalla  legge,  la  notificazione   puo'
eseguirsi  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  anche   previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo. 
  Se procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale  giudiziario
trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario
risultante da pubblici elenchi. 
  La notifica si intende perfezionata nel momento in cui  il  gestore
rende disponibile il documento informatico  nella  casella  di  posta
elettronica certificata del destinatario. 
  L'ufficiale giudiziario redige la  relazione  di  cui  all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma  digitale  e  congiunto  all'atto  cui  si  riferisce  mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della  giustizia.  La  relazione  contiene  le  informazioni  di  cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della  consegna
con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e'  stato
inviato. 
  Al documento informatico originale o  alla  copia  informatica  del
documento cartaceo sono  allegate,  con  le  modalita'  previste  dal
quarto comma, le ricevute di  invio  e  di  consegna  previste  dalla
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. 
  Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale  giudiziario  restituisce
all'istante o  al  richiedente,  anche  per  via  telematica,  l'atto
notificato,  unitamente  alla  relazione  di  notificazione  e   agli
allegati previsti dal quinto comma.». 
  9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,  con  sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte  di  debito,  di  credito  o
prepagate o con altri  mezzi  di  pagamento  con  moneta  elettronica
disponibili  nei  circuiti  bancario  e   postale,   del   contributo
unificato, del diritto di copia, del diritto  di  certificato,  delle
spettanze  degli  ufficiali  giudiziari  relative  ad  attivita'   di
notificazione  ed  esecuzione,  delle  somme  per  il  recupero   del
patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle  spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero  della  giustizia
si avvale,  senza  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  di
intermediari abilitati che, ricevuto il versamento  delle  somme,  ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in
apposito sistema informatico a  disposizione  dell'amministrazione  i
pagamenti eseguiti  e  la  relativa  causale,  la  corrispondenza  di
ciascun pagamento, i capitoli e  gli  articoli  d'entrata.  Entro  60
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina  con  proprio  decreto,  sentito  il  Centro
nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,   le
modalita'  tecniche  per  il  riversamento,  la   rendicontazione   e
l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche'  il  modello  di
convenzione che  l'intermediario  abilitato  deve  sottoscrivere  per
effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni
a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la  fornitura
dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato. 
  10. Il Ministro della giustizia  e'  autorizzato  ad  adottare,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di
estrazione,   raccolta   e   trasmissione   dei    dati    statistici
dell'Amministrazione   della   giustizia   all'archivio   informatico
centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi  dell'articolo
20, quinto comma, della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  le  spese
continuative relative  alla  gestione  dei  sistemi  informatici  del
Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro
stipulati dal  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2009 

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a cura del dott. Luigi Levita - Giudice del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

 

 
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