Penale.it

Google  

Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 13 gennaio 2010; Pres. Est. VIGNERA; ricorrente G.

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 13 gennaio 2010; Pres. Est. VIGNERA; ricorrente G.
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis, 1° comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, è precluso l’accesso alle misure alternative alla detenzione diverse dalla sospensione obbligatoria o facoltativa della pena e, in particolare, a quella della detenzione domiciliare

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – CONDANNATI PER I REATI PREVISTI DALL’ART. 4 BIS – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – DIVIETO DI APPLICAZIONE – DEROGABILITA’ PER LA DETENZIONE DOMICILIARE – ESCLUSIONE (L. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 4 bis, 47 ter)
 
Ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis, 1° comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, è precluso l’accesso alle misure alternative alla detenzione diverse dalla sospensione obbligatoria o facoltativa della pena e, in particolare, a quella della detenzione domiciliare.
                                                                                                                       
 
 
 
N. SIUS   2009/4301
                                                                                                                          N.ordinanza
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
 
in persona dei signori
Dott. Giuseppe Vignera                                                                                                          Presidente
Dott. Pier Marco Salassa                                                                               Magistrato di sorveglianza
Dott. Passalacqua Nicoletta                                                                                    Esperto componente
Dott. Gallo Sabrina                                                                                                 Esperto componente
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di differimento pena e detenzione domiciliare sanitaria, in relazione alla pena di cui alla sentenza 11.07.2007 del GIP Tribunale Napoli, nei confronti di
 G. U., nato a A. il XX.XX.XXXX,   residente a B., Via Via M. n. 43, difeso dall’Avv. Giuseppe RUFFIER del foro di Novara, di fiducia.
+++++
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M. dott. Garino e del difensore;
OSSERVA
G. U. sta scontando una pena di anni 5, mesi 6 di reclusione per plurime estorsioni continuate in concorso, poste in essere tra il febbraio ed il settembre 2006: reati tutti aggravati ex art. 7 l. 203/1991 (cioè, commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolere l’attività mafiosa).
In ordine alla pena, che terminerà il 9 agosto 2011, il G. ha chiesto il differimento dell’esecuzione o la detenzione domiciliare per motivi di salute.
A differenza da quanto riferito dal G. in sede di osservazione scientifica della personalità (“dichiara di aver commesso solo questo reato”, cioè quello di cui al titolo esecutivo: v. relazione di sintesi), il soggetto ha un precedente per detenzione illegale di armi e ricettazione, commesse nel 1995 ed in ordine alle quali gli era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni 1, mesi 10, di reclusione e lire 800.000 di multa.
I Carabinieri di Novara lo rappresentano come persona assai pericolosa, evidenziando (oltre ai suoi precedenti penali) il fatto di “non aver mai svolto alcuna attività lavorativa nel periodo di permanenza in questa Provincia”, di essere stato destinatario del foglio di via obbligatorio (emesso dal Questore di Napoli il 3 gennaio 2003) con il divieto di ritorno nel Comune di Casalnuovo di Napoli per la durata di anni tre e di essere “indicato quale affiliato al clan camorristico ‘Egizio’, attivo in Pomigliano d’Arco”.
L’istanza va rigettata.
Invero:
a)      i reati di cui al titolo esecutivo rientrano tra quelli menzionati dall’art. 4 bis, comma 1, l. 26 luglio 1975 n. 354 (O.P.), trattandosi di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle assocoazioni ivi previste;
b)      irrilevante agli effetti de quibus è la circostanza che la predetta aggravante ex art. 7 l. 203/1991 sia stata considerata dal giudice della cognizione equivalente alle concesse attenuanti generiche [cfr. Cass. pen., Sez. II, 28/06/2000, n. 3731, Grasso, in Cass. Pen., 2001, 2732: “Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 c.p.p. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis l. n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445 c.p.p., tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna; il suddetto divieto opera, inoltre, anche quando, essendo indicato dall'art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione può comportare l'elisione delle aggravanti solo quoad poenam, ma non escluderle dalla fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'operatività del divieto di cui all'art. 656 c.p.p. in ipotesi di sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti)”];
c)      non risulta che il G. abbia collaborato con la giustizia;
d)     comunque, non sono stati acquisiti elementi tali da fare escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità orgazizzata [anzi, inducono ragionevolmente a concludere per il contrario le suindicate informazioni di polizia e l’epoca   non ancora lontana dei fatti di cui al titolo esecutivo (febbraio-settembre 2006)];
e)      la detenzione domiciliare rientra innegabilmente tra “le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI” O.P., di cui parla l’art. 4 bis, comma 1, O. P.;
f)       ai sensi della norma testè citata, pertanto, nella fattispecie tale misura non può essere concessa;
g)      appare contra legem quanto affermato in senso contrario da Cass. pen., Sez. I, 19/02/2001, n. 17208, Mangino, in Cass. Pen., 2002, 2491 [“In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis della l. n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p., atteso che la applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) e il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica”];
h)      più aderente alla lettera ed allo spririto della legge, invece, risulta Cass. pen., Sez. I, 11/03/2003, n. 27721, Marenda, in Riv. Pen., 2004, 256, secondo cui “l'accesso alle misure alternative alla detenzione resta vietato ai condannati per i reati di cui alla prima parte dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) anche dopo la modifica legislativa dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario (legge 27 maggio 1998 n. 165) e dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 19 gennaio 2001 n. 4) in quanto il legislatore ha voluto ribadire la volontà di vietare l'accesso alle misure alternative, ad eccezione di quelle della sospensione obbligatoria o facoltativa della pena giustificate dalle condizioni di salute, ai condannati per reati gravi” [in motivazione ancor più chiaramente sta scritto: “Il divieto generale della concessione delle misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, nei confronti di condannati per reati particolarmente gravi è previsto dall'art. 4-bis, comma 1, prima parte, della L. n. 354 del 1975, divieto che non risulta essere stato rimosso né con la novella di cui alla L. 27 maggio 1998, n. 165, che ha modificato l'art. 47-ter della L. n. 354 del 1975, né con la novella di cui al D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in L. 19 gennaio 2001, n. 4, che ha modificato proprio il comma 1 dell'art. 4-bis della L. n. 354 del 1975, aggiungendo, tuttavia soltanto altre ipotesi delittuose, ma lasciando invariato per il resto il precedente testo legislativo. Il comma 1-bis dell'art. 47-ter della L. n. 354 del 1975 va letto, quindi, in correlazione con il comma 1-ter dello stesso articolo, peraltro contemporaneamente introdotti, come espressione della ribadita volontà del legislatore di vietare all'infuori dei casi di sospensione obbligatoria o facoltativa della pena (in cui la deroga è giustificata dalle condizioni di salute, che incide anche sulla pericolosità presunta di tali categorie di condannati) l'accesso alle misure alternative ai condannati per i reati di cui alla prima parte dell'art. 4-bis della L. n. 354 del 1975 (ord. pen.)];
i)        dalle relazioni sanitarie in atti non emerge la sussistenza nella fattispecie di alcuna delle situazioni giustificanti il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena ex art. 146 c.p.;
j)        più esattamente, nella relazione del Referente del Presidio per la tutela della salute presso la Casa di reclusione di Alessandria in data 8 settembre 2009 si legge che: 1) il G. “risulta affetto da esiti di recente intervento chirurgico per occlusione intestinale con attuale guarigione della ferita, BPCO, epilessia post encefalitica in compenso con la terapia, artrosi cervicale, riduzione dello spazio discale L5-S1”; 2) “al momento le condizioni cliniche generali del detenuto in oggetto sono di buon compenso e pertanto non sono ipotizzabili a breve ulteriori controlli in Opsedale”; 3) “l’atteggiamento del condannato rispetto alla malattie ed alle terapie risulta di estrema collaborazione”; 4) “la grave infermità fisica … non si trova certamente in fase così avanzata da non rispondere ai trattamenti o alle terapie farmacologiche disponibili”; 5) “le attuali condizioni cliniche del detenuto in oggetto risultano compatibili con il regime di detenzione”;
k)      tutto ciò induce ad escludere pure la ricorrenza nella fattispecie di una situazione giustificante il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p., attesa anche l’elevata ed attuale pericolosità del G. (alla stregua della superiore comunicazione dei Carabinieri di Novara)
l)        l’ultima relazione in data 13 novembre 2009 dal Referente di Presidio dell’Istituto penitenziario di Novara (dove nel frattempo il G. è stato trasferito), infine, mentre nulla dice circa un eventuale aggravamento delle suesposte condizioni di salute, si limita a rappresentare che il soggetto (ovviamente!) “necessita di costanti contatti con i presidi ospedalieri”: circostanza che non consente comunque la concessione della misura prevista dall’art. 47 ter, comma 1, lettera c) O.P., stante il suindicato divieto ex art. 4 bis O.P., stante l’elevata pericolosità del soggetto e stante, comunque, la compatibilità con il regime detentivo delle condizioni cliniche del detenuto (di cui si è sopra parlato).
P.Q.M.
rigetta l’istanza.
Così deciso in Torino, 13 Gennaio 2010
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera

 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy