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Penale.it - Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 22 settembre 2009 (dep. 1 ottobre 2009), n. 813

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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 22 settembre 2009 (dep. 1 ottobre 2009), n. 813
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Non risponde del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/00, il legale rappresentante di una società fallita, quando il fallimento sia antecedente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta: l'avvenuto fallimento, infatti, priva della disponibilità dei beni sociali il legale rappresentante, che, pertanto, non ha più il potere di effettuare alcun pagamento.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA


Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia dott.ssa Cristina BERETTI in data 22.09.2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di (omissis) nato il XX.XX.19XX a Xxxxxxx, ivi residente, Via Xxxxxxxx n. X (libero, contumace) opponente a D.P. n. 660 emesso in data 26.03.2009 assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Franco Stefanelli del foro di Reggio Emilia - presente

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 poiché, quale legale rappresentante del Xxxxxxx S.r.l., ometteva di versare entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta le seguenti ritenute:
- euro 97.347
relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2004.
In Xxxxxxxx, 30 settembre 2005.

Con l'intervento del Pubblico Ministero sostituto procuratore dott. Luca Guerzoni.

Le parti hanno concluso come segue:
il P.M. chiede assoluzione per non aver commesso il fatto.
Il difensore si associa alla richiesta del P.M.

Motivazione

Si procede con rito abbreviato.
Si contesta all'imputato, in qualità di legale rappresentante del Xxxxxx S.r.l., l'omesso versamento delle ritenute relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2004 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta. Data di consumazione del reato è il 30.09.2005 (v. denuncia dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia).
Dalle produzioni difensive emerge che l'imputato è stato legale rappresentante del Xxxxx S.r.l. dal 1.1.1980 sino al 16.2.2005, quindi ha assunto la veste di liquidatore dal 16.2.2005 al 10.8.2005. Alla data del 30.09.2005 l'imputato non era legale rappresentante del Xxxxxxxx e, dunque, non era legittimato a presentare la dichiarazione annuale e a effettuare i relativi versamenti.
Il 10.8.2005 il Xxxxxxx è stato dichiarato fallito.
Dunque nessuna omissione può essere contestata all'imputato il quale non aveva il potere di effettuare i versamenti: l'avvenuto fallimento priva della disponibilità dei beni sociali il legale rappresentante che non ha più il potere di effettuare pagamenti.
Su concorde richiesta delle parti, dunque, va pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto previa revoca del decreto penale opposto.

P.Q.M.

visti gli artt. 438 e ss., 530 c.p.p.
assolve (omissis) dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.
Reggio Emilia, 22.9.2009

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Cristina Beretti

Depositato in Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il 01.10.2009.

 
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