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L'art. 186 C.d.S. si applica anche a chi guida la bicicletta; alla condanna consegue la sospensione della patente di guida (ove posseduta) anche per la guida di veicoli consentita senza patente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE PENALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Enrico Borrelli alla pubblica udienza del 25/01/10 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro X.Y. nato a Xxxxx il Xxxxx, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Xxxxxx sito in Trento - via Xxxxx, difeso dall'avv. Xxxxxx del Foro di Trento, d'ufficio, libero contumace
Imputato per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche, perché alla guida di un velocipede circolava in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato pari a 2,92 g/l. e 2,80 g/l.; condotte di guida che provocava un incidente stradale con feriti.
Commesso in Trento, il XX/XX/20XX.
FATTO E DIRITTO
Con decreto di citazione ritualmente notificato X.Y. era tratto in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere del reato in rubrica.
All'udienza del 25/1/10 col consenso delle parti si acquisivano gli atti del fascicolo del PM; le parti concludevano come in epigrafe; il giudice emetteva il dispositivo, letto in pubblica udienza.
E' provato dalla CNR che l'odierno imputato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo d'imputazione si trovava in stato d'ebbrezza alla guida di una bicicletta ed aveva investito un pedone.
Sussiste nell'informativa la valutazione sintomatologica; risulta inoltre effettuato l'accertamento irripetibile (alcoltest) con i risultati indicati in rubrica.
Sussiste pertanto la prova sia dello stato d'ebbrezza, che della condotta di guida in detto stato.
Non v'è dubbio sull'applicabilità dell'art. 186 C.d.S. anche alla guida di bicicletta (Cass. 14/11/07, Dr., n. 3454/08).
In applicazione dei canoni ex art. 133 c.p., con riferimento alla pena determinata ratione temporis, si ritiene congrua la pena di mesi 4 di arresto e di Euro 3.000,00 di ammenda.
Ai sensi dell'art. 219 - bis C.d.S. va disposta la sospensione della patente di guida (ove posseduta) anche per la guida di veicoli consentita senza patente.
Nella specie, in relazione alle concrete modalità del fatto, si stima congrua la sospensione della patente per anni 1 mesi 2.
L'incensuratezza e le modalità del fatto consentono un giudizio prognostico favorevole, con concessione della sospensione condizionale della pena.
In considerazione del numero dei processi decisi nella medesima udienza, appare opportuno disporre il termine del deposito della sentenza in gg. 30, ex art. 544 co. 3 c.p.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
1) dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda e di mesi 4 di arresto; patente sospesa per anni 1 mesi 2; spese e tasse; pena sospesa; motivazione gg. 30.
Così deciso in Trento il 25 gennaio 2010.
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2010.
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