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Penale.it - Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 27 ottobre 2010, Pres. est. VIGNERA ; ric. T.

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Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 27 ottobre 2010, Pres. est. VIGNERA ; ric. T.
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Per la configurazione dell’illecito disciplinare previsto dall’ art. 77, comma 1, n. 8, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (possesso di oggetti non consentiti) è sufficiente che vi sia una relazione stabile tra la res ed il detenuto e che quest’ultimo, pur non essendone il proprietario, ne abbia comunque la disponibilità.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ILLECITI DISCIPLINARI DEL DETENUTO – POSSESSO DI OGGETTI NON CONSENTITI – NOZIONE DI POSSESSO (l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 38; d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, art. 77).
 
Per la configurazione dell’illecito disciplinare previsto dall’ art. 77, comma 1, n. 8, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (possesso di oggetti non consentiti) è sufficiente che vi sia una relazione stabile tra la res ed il detenuto e che quest’ultimo, pur non essendone il proprietario, ne abbia comunque la disponibilità.
 
 
 
 
 
N. SIUS    2010 / 4023           - TDS   TORINO                                           
 
ORDINANZA N………………
 
 
 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
________________________________________________
 
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio il 27-10-2010 in Torino nelle persone dei componenti:
Dott. VIGNERA GIUSEPPE
 
Presidente relatore
"       FALCONE MARIA RAFFAELLA
 
Giudice
 
 
 
"       COVIELLO MARIA
 
Esperto
"       FERRO PIETRO
 
Esperto
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo al Reclamo su Liberazione Anticipata presentato da T. R., nato in X (TUNISIA) il XX-XX-XXXX, detenuto in virtù di provvedimento di cumulo del 06.04.2010 Proc. Rep. c/o Tribunale Brescia presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA - STRADA CASALE N. 50/A, difeso dall’Avv. Daniela SCHIRRU in sostituzione dell’Avv. Alberto GANDINI del foro di Torino, d’ufficio.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. RONCHETTA ANNA MARIA e del difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. - Con provvedimento in data 6 luglio 2010 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di T. R. nella parte in cui richiedeva la riduzione di pena per liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 20 novembre 2008 ed il 20 maggio 2009, attesa l’esistenza di un rilievo disciplinare in data 30 marzo 2009 per violazione dell’art. 77, comma 1, n. 8 DPR 230/2000 (possesso di oggetti non consentiti).
Più esattamente, dalla lettura del rapporto disciplinare in data 30 marzo 2009 si evince che all’interno della cella occupata dal T. (insieme ad altri tre detenuti) era stato rinvenuto un bidone pieno di circa 15 kg. frutta in fermentazione, la quale era stata conservata da almeno 7-10 giorni al fine di ricavarne una sostanza alcoolica al termine del processo di conservazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo l’interessato, il quale deduce la sua estraneità ai fatti.
Si fa presente che nella fattispecie alla contestazione disciplinare non è seguito il relativo procedimento perché il giorno dopo il soggetto è stato trasferito in altro istituto.
 
2. - L’impugnazione è infondata.
Va osservato preliminarmente che:
-          al rapporto disciplinare redatto ex art. 81, comma 1, DPR 30 giugno 2000 n. 230 in data 30 marzo 2009 (attestante i fatti suindicati) va riconosciuta la natura di atto pubblico e la conseguente efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ.;
-          pertanto, in mancanza di rituale proposizione della querela di falso, i fatti ivi descritti dal verbalizzante vanno considerati pienamente provati e sono, perciò, suscettibili di valutazione ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata (cfr. Cass. pen., Sez. I, 28/11/2002, n.16986, Fedele, in Riv. Pen., 2004, 256: “Il tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo”);
-          irrilevante, pertanto, è la circostanza che nella fattispecie alla contestazione dell’addebito non abbia fatto seguito il giudizio disciplinare.
Ciò posto, si rileva adesso che la dedotta estraneità ai fatti del reclamante deve escludersi alla stregua dell’esiguo numero degli occupanti la cella (4 detenuti in tutto), del consistente quantitativo di frutta in fermentazione (circa 15 kg.), della rilevante durata stimata della detenzione (7-10 giorni) e della condotta posta in essere dagli occupanti per impedire i controlli all’interno della cella (nel rapporto si legge al riguardo che “i detenuti sono stati anche richiamati in quanto lo spioncino durante i controlli risultava oscurato, con la presenza di oggetti posti davanti al vetro, impedendo di fatto il controllo all’interno del bagno, ove era posizionato il bidone con la sostanza”).
In questo contesto è indubbio che pure il T. abbia concorso (materialmente o quanto meno moralmente) nel possesso della frutta in questione, atteso che:
-          il possesso è integrato da una relazione stabile tra il soggetto e la cosa (cfr. Cass. pen., 17/01/1984, Colocucci, in Riv. Pen., 1984, 833: “Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è sufficiente una relazione stabile fra il soggetto e l'arma per un tempo apprezzabile, superiore a quello normalmente necessario per fare la denuncia prescritta”; nello stesso senso v. tra le più recenti Cass. pen., Sez. I, 20/05/2008, n. 20935, P.A.);
-          irrilevante è l’eventuale appartenenza esclusiva della frutta stessa ad uno solo dei compagni di cella, avendone comunque avuto la disponibilità pure il T. (cfr. Cass. pen., Sez. I, 22/10/1990, n. 14852, Santolla, in Giust. Pen., 1991, II, 350: “Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di detta arma ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti”).
P.Q.M.
rigetta il reclamo e per l’effetto conferma l’impugnata ordinanza.
TORINO, 27-10-2010
 
 
 
IL PRESIDENTE ESTENSORE
                           Dr. Giuseppe Vignera

 
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