Penale.it

Google  

Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 28 ottobre 2010 (dep. 30 novembre 2010), n. 42429

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 28 ottobre 2010 (dep. 30 novembre 2010), n. 42429
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Ancora sull'inopponibilità del contrassegno SIAE prima della notifica del 2009. E la Corte conferma che la detenzione di software in ambito professionale (studio associato di architetti) non costituisce illecito penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. Roffo Giovanni, difensore di fiducia di A.M., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 8.10.2009 della Corte di Appello di Genova, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Chiavari in data 5.11.2007, venne condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza perchè il fatto non sussiste;

Udito il difensore dell'imputato, Avv. Roffo Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di A.M. in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, a lui ascritto perchè, quale legale rappresentante dello Studio A. e G. Architetti Associati, utilizzava per l'attività professionale dello studio e, pertanto, deteneva a scopo imprenditoriale alcuni programmi informatici senza essere munito della relativa licenza di utilizzo.

La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che la detenzione di software illecitamente riprodotto presso uno studio professionale non integra la fattispecie criminosa, mancando lo scopo commerciale o imprenditoriale; eccepito inoltre la inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, trattandosi di regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea, come affermato da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Sul primo motivo la sentenza ha osservato che per integrare il reato è sufficiente il fine di trarre profitto dall'utilizzo del software e sul secondo che i programmi di cui all'imputazione erano stati riprodotti abusivamente, non essendo l'imputato in possesso della relativa licenza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza ed illogicità della motivazione della sentenza.

Si deduce, in sintesi, che la L. n. 633 del 1941, art. 171 bis richiede, nell'ipotesi di detenzione di programmi per elaboratore, che la stessa sia finalizzata a scopo commerciale o industriale, mentre la sentenza impugnata non ha affatto accertato l'esistenza del predetto scopo. Si aggiunge che la norma punisce la detenzione di supporti contenenti programmi per elaboratore privi del contrassegno SIAE e che anche in ordine al citato elemento costitutivo del reato la sentenza è del tutto carente di motivazione ovvero motivata in modo illogico.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis.

Con il motivo di gravame vengono riproposte le questioni in punto di diritto già dedotte nei motivi di appello.

In sintesi, si deduce che l'attività di uno studio professionale, sia pure in forma associata (nella specie di architetti), non può essere inquadrata nè nello svolgimento di un'attività commerciale, nè imprenditoriale e, pertanto, non sussiste, nel caso in esame, la fattispecie criminosa della illecita detenzione di programmi per elaboratore contestata con l'imputazione.

Viene riproposta, poi, l'eccezione di inopponibilità della mancanza del contrassegno SIAE quale regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea.

Il ricorso è fondato.

Costituisce principio di diritto assolutamente consolidato che, a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia CE, che ha qualificato l'apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei come "regola tecnica", da notificare alla Commissione europea in base alle direttive 83/189/CE e 98/34/CE, sussiste l'obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le norme che prevedono quale elemento costitutivo del reato la mancata apposizione del predetto contrassegno ovviamente per i fatti commessi anteriormente alla comunicazione della predetta regola tecnica, che è successivamente intervenuta (D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31).

(cfr. sez. 3, 6.3.2008 n. 21579, Boujlaib, RV 239958; conf. Sez. 3, 13823/08 ed altre) La L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 1, prevede alternativamente come fattispecie di reato la abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, allo scopo di trame profitto, o, ai medesimi fini, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Nell'ipotesi di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trame profitto il contrassegno SIAE non è elemento costitutivo del reato, sicchè la pronuncia della Corte di Giustizia Europea non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie criminosa. La mancanza del contrassegno SIAE è, invece, elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi previste dal citato L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 1, con la conseguente inapplicabilità della norma ai fatti commessi anteriormente alla comunicazione della regola tecnica da parte dello Stato italiano.

Orbene, poichè all'imputato è stata esclusivamente contestata la detenzione a scopo imprenditoriale di programmi per elaboratore e la condotta è antecedente al citato D.P.C.M., nei suoi confronti non risulta applicabile la fattispecie penale di cui alla contestazione.

Per completezza di esame va osservato che anche l'ulteriore censura del ricorrente in punto di diritto è fondata.

E' stato già affermato da questa Suprema Corte che la detenzione ed utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE non integra il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 1, non rientrando tale attività in quella "commerciale o imprenditoriale" contemplata dalla fattispecie incriminatrice e non potendo essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, risolvendosi in una applicazione della norma in malam partem vietata in materia penale (art. 14 proteggi), (cfr. sez. 3, 22.10.2009 n. 49385, Bazzoli, RV 245716).

L'imputato, pertanto, deve essere assolto con la formula perchè il fatto non sussiste (cfr. sez. 3, 19.11.2009 n. 1073 del 2010, Ramonda, RV 245758).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
 

 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy