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Penale.it - Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

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Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
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Nuove regole e sanzioni penali in tema di sicurezza dei giocattoli

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 maggio 2011, in vigore dal 12 maggio 2011)

Art. 31
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto
da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

(per il testo completo del decreto legislativo, si veda Normattiva)

 

 
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