Nota a sentenza Cass. pen. Sez. III, n. 42053 del 20.09.2011 dep. 16.11.2011 Pres. G. Ferrua – Est. C.
La pronuncia si segnala perché la Corte di legittimità affronta – per la prima volta – la questione concernente la natura del delitto di iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquiesc.p.)
Con la sentenza che si riporta in calce, la Cassazione veniva investita del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano con cui i giudici meneghini respingevano il riesame della custodia in carcere applicata a S.A. per il delittode quo
L’ordinanza veniva annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Milano, sulla base delle considerazioni che si vanno esponendo e che attengono, da un lato, alla natura del reato contestato in via provvisoria e, dall’altro, agli elementi che – ad avviso della Corte – dovevano essere vagliati durante il giudizio di riesame; di talché, si imponeva il rinvio ad altra sezione per le opportune determinazioni nel caso concreto, alla luce dei chiarimenti e delle riflessioni indotte.
La Corte precisa che, al fine di contestare (ed eventualmente, poi, punire) chi “organizza (o pubblicizza) iniziative turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di favorire gli interessati ad entrare in contatto con minori a fini sessuali”, è necessario che sia verificabile una condotta di tipo organizzativo, consistente nella programmazione dei viaggi illeciti con quanto di utile al buon esito della trasferta e inclusi idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l’ambiente della prostituzione minorile. In tali servizi rientrano anche mere condotte di facilitazione, come fornitura di indirizzi e informazioni essenziali su luoghi e persone.
Semplificando, la Corte afferma che non è “organizzazione” l’attività di chi, durante un viaggio, si limiti a scambio di informazioni facilitanti incontri sessuali con minori del luogo: in tal caso potrà essere contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.
Ratio dichiarata della norma dell’art. 600 quinquies c.p. è anticipare la tutela penale alla soglia di quelle attività prodromiche e collaterali all’induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Il delitto in questione rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata –tutto ciò che agevola l’incontro tra domanda e offerta.
Malgrado si postuli un minimo di organizzazione, dall’altra parte non si richiede che l’agente sia un operatore turistico o un soggetto che svolga in modo continuativo e per un numero indefinito di persone l’attività vietata (la fattispecie si configura come reato comune), né che si giunga all’incontro concreto con minori. Soggetto attivo del reato – afferma la Corte – “può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero limitato di partecipanti purché con la condotta di tipo organizzativo”.
Annalisa Gasparre, dicembre 2011
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