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 Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 28 marzo 2012, Pres. Viglino, Est. Vignera; ric. M.

A differenza del divieto di espulsione previsto dal secondo comma dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quello stabilito dal primo comma dello stesso art. 19 nei confronti del rifugiato non fa acquistare allo straniero il diritto a permanere nel territorio dello Stato italiano. La presentazione di una domanda di asilo politico in un altro Stato membro dell’Unione Europea non impedisce l’espulsione del richiedente dal territorio dello Stato italiano, qualunque possa essere stato l’esito della domanda stessa.

 STRANIERO – RIFUGIATO – DIVIETO DI ESPULSIONE – DIRITTO A SOGGIORNARE IN ITALIA – ESCLUSIONE (L. 24 luglio 1954, n. 722, ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, art. 1, 2; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 19).

STRANIERO – RICHIEDENTE ASILO – DOMANDA IN ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA – ESITO – RILEVANZA AI FINI DELL’ESPULSIONE – ESCLUSIONE (L. 24 luglio 1954, n. 722, ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, art. 1, 2; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 19; reg. CE 18 febbraio 203, n. 343, regolamento del Consiglio dell’Unione Europea che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, art. 16).
A differenza del divieto di espulsione previsto dal secondo comma dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quello stabilito dal primo comma dello stesso art. 19 nei confronti del rifugiato non fa acquistare allo straniero il diritto a permanere nel territorio dello Stato italiano.
 
La presentazione di una domanda di asilo politico in un altro Stato membro dell’Unione Europea non impedisce l’espulsione del richiedente dal territorio dello Stato italiano, qualunque possa essere stato l’esito della domanda stessa.
 
 
N° 2011/6959 SIUS
 
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Reg. Ordinanze
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino
composto da:
1) Dott. Marco Viglino Presidente
2) Dott. Giuseppe Vignera Giudice rel.
3) Dott. Franco Romeo Esperto
4) Dott. Donatella Chessa Esperto
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di M. S., nato a Casablanca (Marocco) il XXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Alessandria, difeso dall’Avv. C. M. del Foro di Torino, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto l’impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato emesso il 24 novembre 2011 dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.
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1. - Con sentenza in data 7 marzo 2011 il Tribunale di Torino dichiarava M. S. colpevole di tentato furto aggravato, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 160,00 di multa e (ritenutane la pericolosità sociale in considerazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, nonché della sua condizione di “clandestino” e della mancanza di fonti di reddito lecite) gli applicava la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 15, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In previsione della fine dell’esecuzione della superiore pena detentiva (che terminerà il 4 ottobre 2012), il 24 novembre 2011 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria riesaminava la pericolosità sociale del M. ex art. 679 c.p.p., la dichiarava attuale e disponeva l’espulsione del predetto dal territorio dello Stato.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione l’interessato, il quale ha invocato l’operatività nei suoi confronti del divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, essendogli stato concesso asilo politico in Austria.
Invitato a produrre la relativa documentazione, il M. ha dichiarato di non poterlo fare, avendola smarrita a Torino.
Il 9 febbraio 2012 la Questura di Alessandria ha comunicato che il soggetto risultava positivo presso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) con un determinato codice identificativo emesso il 13 gennaio 2010 per domanda di asilo politico presentata in Austria.
Inevase sono rimaste le richieste di informazioni indirizzate sin dal 21 febbraio 2012 alla competente Autorità amministrativa (Unità Dublino-Ministero degli Interni- Roma) per conoscere l’esito della superiore domanda di asilo politico (accoglimento o rigetto o attuale pendenza).
 
2.- L’impugnazione va rigettata.
L’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede al primo comma il divieto di espulsione nei confronti dello straniero che “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”: nei confronti, cioè, di quella categoria di soggetti considerati “rifugiati” ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (resa esecutiva in Italia con la l. 24 luglio 1954, n. 722) come modificato dall’art. 1 del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati.
Lo stesso art. 19, poi, al secondo comma prevede il divieto di espulsione per altre categorie di stranieri (minori, conviventi con parenti o con il coniuge di nazionalità italiana, donne in stato di gravidanza ecc.).
Il divieto di espulsione previsto dal secondo comma dell’art. 19 cit. ha carattere assoluto perché:
  • il soggetto trovantesi in una delle situazioni ivi previste non può essere espulso verso nessun Paese straniero;
  • ad esso (divieto), pertanto, consegue il diritto dello straniero a permanere nel territorio dello Stato italiano, il quale (diritto) viene a cessare solo con la caducazione della “situazione legittimante” ivi prevista (id est: con il raggiungimento della maggiore età, con la cessazione della convivenza con il parente o coniuge di cittadinanza italiana, con il termine della gravidanza ecc.).
Il divieto di espulsione stabilito dal primo comma dello stesso art. 19, invece, ha carattere relativo perché:
  • il soggetto non può essere espulso soltanto verso determinati Stati stranieri (quello o quelli in cui potrebbe essere oggetto di persecuzione);
  • in virtù di esso (divieto), pertanto, lo straniero non acquista alcun diritto a permanere nel territorio italiano [v. in tal senso la motivazione di Cass. civ., Sez. I, 09/04/2002, n. 5055, in Riv. dir. internaz., 2002, 797: “Altro è, di contro, l'istituto del divieto di respingimento od espulsione (art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998), in base al quale in nessun caso l'espulso può essere inviato in uno Stato nel quale egli può patire persecuzioni: si tratta di una misura di protezione umanitaria ed a carattere negativo che non conferisce, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia ma solo il diritto a non vedersi reimmesso in un contesto di elevato rischio personale”; negli stessi termini v. pure la motivazione di Cass. civ., Sez. I, 04/05/2004, n. 8423, in Gius, 2004, 3454];
  • esso (divieto), conseguentemente, non impedisce l’espulsione del soggetto verso un Paese straniero, in cui non esiste nei suoi confronti alcun pericolo di persecuzione (sulla possibilità di espellere uno straniero verso uno Stato diverso da quello di appartenenza o di origine v. in generale Cass. pen., 16/10/1984,Bianchi, in Riv. pen., 1985, 610: “Il provvedimento di espulsione non dovrebbe automaticamente determinare la consegna dell'interessato alle autorità dello stato che intende procedere penalmente contro di lui, ma dovrebbe comportare il semplice accompagnamento dell'espulso ad una qualsiasi frontiera dello stato di rifugio, da lui stesso scelta; tuttavia, secondo la normativa vigente, la cosiddetta ‘espulsione verso l'Italia’ non pone limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia, né rende applicabili i principi relativi all'estradizione, non essendo ciò previsto né da norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, donde la esclusione di una inosservanza del precetto fissato dall'art. 10 cost., né da altre norme recepite nel nostro ordinamento, per il quale l'unico dato rilevante è il disinteresse dello stato di rifugio per la sorte dell'espulso”).
Questa diversa natura (relativa l’una ed assoluta l’altra) dei due divieti di espulsione ex art. 19 d.lgs. 286/1998 si desume, anzitutto, dallo stesso tenore letterale della disposizione in esame, il cui primo comma (a differenza del secondo comma, che recita tout court: “non è consentita l’espulsione ... nei confronti”) dice che l’espulsione od il respingimento “non può disporsi verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione”.
Inoltre, se pure il divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 avesse carattere assoluto, sarebbe ultronea e/o illogica codesta previsione “specifica e separata” riguardante i rifugiati perché sarebbe stata sufficiente la semplice inclusione anche degli stessi (rifugiati) nell’elencazione delle categorie di persone non soggette ad espulsione contenuta nell’art. 19, comma 2 [con l’aggiunta, per esempio, di una lettera e) nel testo di codesta elencazione].
Il carattere relativo del divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, infine, trova conferma nell’art. 20 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, il quale [dando attuazione all’art. 32 della Convenzione di Ginevra del 1951 e, anzi, “rafforzando” ulteriormente la protezione dall’espulsione accordata dall’art. 33 della Convenzione stessa (il cui secondo comma esclude che il divieto di reimmissione entro le frontiere degli Stati “a rischio” possa essere invocato dal rifugiato in presenza di gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico)] disciplina l’espulsione amministrativa del rifugiato per motivi di sicurezza nazionale (rientrante nella competenza del Ministro dell’Interno in base alla disposizione generale ex art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998, rispetto al quale l’art. 20 d.lgs. 251/2007 si pone in rapporto di specialità).
Tale norma (l’art. 20 cit.) così recita: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni”.
Orbene!
Se l’art. 20 cit. - da un lato - consente espressamente l’espulsione amministrativa del rifugiato per motivi di sicurezza nazionale nei casi di cui alle suindicate lettere a) e b) e se esso - dall’altro lato – anche rispetto a questi casi ribadisce l’operatività del divieto di espulsione stabilito in via generale per gli stessi rifugiati dall’art. 19, comma 1, d. lgs 286/1998, ciò presuppone necessariamente la “relatività” di tale divieto: col suo richiamo, più esattamente, l’art. 20 d.lgs. 251/2007 ha voluto precisare che il nostro legislatore non si è avvalso della possibilità concessagli dall’art. 33, comma 2, della Convenzione di Ginevra del 1951 e che, quindi, anche l’espulsione amministrativa del rifugiato per motivi di sicurezza nazionale ivi prevista (come tutti gli altri tipi di espulsioni - amministrative o giudiziali - eventualmente riguardanti soggetti aventi lo status di rifugiato: quali ad esempio quelle ex art. 13, comma 7, art. 15, comma 1, art. 16, commi 1 e 5, d.lgs. 286/1998) è consentita solo verso Paesi stranieri in cui il soggetto non sia esposto a rischio di persecuzione.
Opinare diversamente (assegnare, cioè, carattere assoluto al divieto ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998), infatti, significherebbe “svuotare” il contenuto dell’art. 20 d.lgs. 251/2007, il quale nei confronti del rifugiato finirebbe con il prevedere al tempo stesso la possibilità di espellerlo [nei casi di cui alle lettere a) e b)] e … l’impossibilità di espellerlo (per effetto della confermata operatività del divieto ex art. 19 d.lgs. 286/1998 pure rispetto a codesti casi di espulsione).
 
3. - Tanto precisato in via generale, si osserva adesso che nella fattispecie sub iudice l’unico dato certo è che il 13 gennaio 2010 M. S. ha presentato domanda di asilo politico in Austria (v. la superiore comunicazione della Questura di Alessandria del 9 febbraio 2012).
Malgrado le reiterate richieste inoltrate alla “Unità Dublino” tramite la Questura alessandrina, nulla si sa ancora circa l’esito della superiore domanda (accoglimento o rigetto o attuale pendenza).
Ciò, tuttavia, non impedisce la conferma dell’impugnato provvedimento di espulsione, la quale (espulsione) sarebbe in ogni caso possibile: qualunque sia stato, cioè, l’esito della domanda predetta.
Invero:
  1. qualora la domanda de qua sia stata respinta, l’espulsione del reclamante non sarebbe esposta ad alcun divieto di legge (neppure a quello ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998) e potrebbe essere eseguita senz’altro verso il suo Paese d’appartenenza;
  2. qualora la domanda stessa sia stata accolta, il reclamante non potrebbe essere espulso verso il suo Paese d’appartenenza, ma (stante la relatività del divieto ex art. 19, comma 1, cit.) ben potrebbe esserlo verso lo Stato che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato (nella fattispecie verso la Repubblica d’Austria), non essendo sicuramente esposto colà ad alcun rischio di persecuzione;
  3. qualora, infine, la domanda in discorso sia ancora pendente, il reclamante potrebbe essere espulso verso lo Stato competente per l’esame della domanda stessa (nella fattispecie verso la Repubblica d’Austria), il quale “è tenuto … a portare a termine l’esame della domanda d’asilo” [art. 16, comma 1, lettera b), del Reg. CE n. 343 del 18 febbraio 2003] ed a “riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il richiedente asilo, la cui domanda è in corso di esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato” [art. 16, comma 1, lettera c), del Reg. CE n. 343 del 18 febbraio 2003].
Spetterà alla Questura competente a curare l’esecuzione del presente provvedimento il compito di verificare quale di codeste tre situazioni sarà concretamente esistente nei confronti del condannato al momento dell’esecuzione della sua espulsione dal territorio italiano e di eseguirla in base a quella che in quel momento sarà lo stato della sua domanda di asilo politico presentata in Austria.
P.Q.M.
conferma l’impugnato provvedimento e ad integrazione dello stesso precisa che la Questura competente ne curerà l’esecuzione in base alle modalità indicate al paragrafo 3) della motivazione.
Torino, 28 marzo 2012
Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Vignera Il Presidente
Dr. Marco Viglino
 
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