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 Tribunale di Torino, Sezione I Penale, ordinanza 22 settembre 2010, Giudice dott. Meroni

Sollevata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 35 comma 7 D.L. n. 233/06) per violazione dell'art. 3 Cost., relativamente alle omissioni contributive per il periodo di imposta 2005, in quanto il termine per versare le imposte risultava inferiore a quello normalmente concesso per i successivi periodi di imposta. Infondata, invece, la questione di legittimitą in riferimento all'art. 25 Cost. per violazione del principio di irretroattivitą della legge penale.

A parere di questo giudice non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, limitatamente alle omissioni contributive relative all'anno 2005.
Il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 35 c. 7 D.L. 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248), punisce con la pena indicata dall'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, chiunque non versa, nei limiti previsti dal suddetto art. 10-bis, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
La fattispecie in oggetto si consuma, dunque, in ragione della disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto, nel mese di dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta è dovuta. 
In altri termini il soggetto che sulla base della dichiarazione annuale è debitore di imposta, nella misura superiore a 50.000 euro come indicato dall'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, ha termine di dodici mesi per corrispondere il tributo onde non incorrere in responsabilità penale.
Con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2005, appare evidente, essendo la norma incriminatrice stata introdotta con il D.L. 4 luglio 2006 (entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e non recante alcuna disposizione transitoria riferibile alla fattispecie), che il termine per effettuare il versamento dell'imposta onde non incorrere in omissione penalmente rilevante è in concreto stato di molto inferiore a quello di dodici mesi, avendo avuto il contribuente tempo solo da luglio a dicembre 2006.
Di talchè è evidente che la prescrizione penale di cui all'art. 10-ter D.Lgs 74/2000, ovvero la prescrizione di corrispondere l'imposta nel termine indicato, ha un contenuto precettivo differente a seconda dell'anno per il quale è dovuta l'imposta, avendo fatto obbligo a chi era debitore IVA per l'anno 2005 di effettuare il versamento in un termine inferiore rispetto a chi lo è stato per gli anni successivi e chi lo sarà debitore in futuro.
In ragione del dettato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 vi è, dunque, una disparità di trattamento, punendo la norma in ugual modo condotte differenti, tra chi ha omesso il versamento IVA per l'anno 2005 e chi lo ha omesso o lo ometterà negli anni successivi, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Non appare a questo giudice, invece, la non manifesta infondatezza della violazione dell'art. 25 comma 2 della Costituzione.
E' fatto certo che al momento della scadenza del termine fiscale per corrispondere l'IVA relativa all'anno 2005 la fattispecie di reato dell'omesso versamento di Iva, introdotto con il D.L. 4 luglio 2006, non era ancora prevista dall'ordinamento. Peraltro la condotta penalmente rilevante introdotta non è l'omesso versamento IVA nel termine previsto
dalla normativa fiscale, ma l'omesso versamento nel maggior termine del versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. Di talché il soggetto che aveva omesso alla scadenza del termine previsto dalla normativa fiscale il versamento IVA per l'anno 2005, era in termini, fino al dicembre del 2006, per assumere le proprie determinazioni in ordine all'effettuazione di tale versamento; e se ciò non ha fatto, rendendosi responsabile del reato in esame, la sua scelta in ordine alla condotta da tenere è maturata nel momento in cui la fattispecie penale in oggetto era prevista come
reato dall'ordinamento.
Deve, or dunque, escludersi a giudizio di questo giudice,  che per i soggetti resisi responsabili del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) la norma penale introdotta con il D.L. 4 luglio 2006 ha avuto effetto retroattivo.
In ordine al profilo della rilevanza della legittimità costituzionale dell'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 per violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto al processo in corso, si osserva che l'imputato è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, proprio per avere omesso nel termine del versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, il versamento dell'IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l'anno 2005, pari a 226.329 euro.
La risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma indicata è, dunque, all'evidenza determinante in ordine alle determinazioni sulla penale responsabilità dell'imputato, non consentendo, altrimenti, la definizione del giudizio.
Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del processo ed immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 L. cost. 9.2.1948 e 23 L. 11.3.1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, limitatamente alle omissioni contributive relative all’anno 2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
sospende il processo in corso;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale a cura della Cancelleria;
ordina la notificazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Della presente ordinanza è stata data lettura alla parti del procedimento alla pubblica udienza odierna.

 
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