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 Tribunale di Milano, Sezione XI Penale, in funzione di giudice del riesame, Ordinanza 7 febbraio 2011

Guida in stato di ebbrezza - rifiuto di sottoporsi all'alcoltest - sequestro del veicolo finalizzato a confisca - modifica di legge - perpetuatio jurisdictionis A seguito delle modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ma la novella non ha abrogato l'istituto del sequestro prodromico alla confisca, bensì si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di sequestro amministrativo. Nel caso in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all'epoca vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l'autorità amministrativa ma deve valutare se l'atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l'adozione della misura.

 

Tribunale di Milano
Sezione XI penale
In funzione di giudice del riesame
 
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
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Nel procedimento ex art. 324 cpp promosso nell’interesse di
M.M.
Con atto di impugnazione depositato nella cancelleria di questo tribunale avverso il provvedimento di convalida e sequestro preventivo pronunciato in data 31 maggio 2010 dal Gip presso il Tribunale di Milano, così qualificato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.- del 24 novembre 2010,
letti gli atti pervenuti in data 31 gennaio 2011
 a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza camerale del 7 febbraio 2011, ha pronunciato la seguente
ordinanza
Con il provvedimento impugnato il Gip presso il Tribunale di Milano non convalidava il sequestro preventivo di urgenza, disposto in data 19 maggio 2010 dalla P.G., per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 321 comma 3 bis cpp e disponeva, ai sensi dell’art. 321 comma 2 cpp il sequestro preventivo della vettura targata – di proprietà dell’indagato, nel procedimento penale iscritto a carico di M.M. per il reato di cui all’art. 186 c. 7 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 perché, circolando sulla pubblica via alla guida dell’autovettura BMW 113 tg, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento del proprio stato di alterazione psicofisica previsto dal predetto articolo. Fatto commesso in Milano il 19 maggio 2010.
Avverso il decreto del Gip proponeva ricorso per Cassazione la difesa per violazione di legge, per essere il provvedimento mancante di motivazione, avendo il giudice utilizzato solo formule di stile, richiamando integralmente la nota della PG operante senza riportarne un solo frammento, tanto più che il decreto del Giudice non aveva convalidato il provvedimento d’urgenza della P.G., ma emesso un sequestro ex novo, disattendendo il dettato dell’art. 186 cds, come interpretato dalla Corte di Cassazione e come modificato dalla Consulta, avendo il giudice fatto riferimento “ai sensi dell’art. 321 comma 2 alla facoltà di disporre il sequestro di cose di cui è consentita la confisca e all’art. 186 comma 7 che impone la confisca del veicolo nella ipotesi di reato per cui si procede”, omettendo il giudice di motivare su quali elementi fondava il giudizio di ipotizzabilità del reato in capo all’interessato e, nella specie, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.
La difesa ha ulteriormente evidenziato che con sentenza 26 maggio – 4 giugno 2010 n. 196 la Corte Costituzionale ha escluso l’applicabilità  del disposto dell’art. 240 c.p. al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) (alla cui ipotesi è equiparata la condotta del rifiuto a sottoporsi all’alcoltest) escludendo che la confisca fosse una misura di sicurezza e che la stessa fosse obbligatoria (come invece ha ritenuto di qualificarla il legislatore con la Novella del 2008) (Cass, sez. IV 13 novembre 2009 n. 43501) e che, pertanto, non essendo obbligatoria vi è un obbligo di motivazione particolarmente pregnante.
Che con riferimento alle ipotesi di intossicazione su base sintomatica, in ogni caso in assenza di accertamenti strumentali, in difetto di verifica tecnica, l’affermazione di responsabilità deve essere limitata, per il principio del favor rei, alla ipotesi meno grave di cui alla lettera a) dell’art. 186 cds (Cass., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 7676) e che, nel caso in esame, tale principio doveva avere applicazione avendo il proprio assistito non già opposto rifiuto all’accertamento ma per inidoneità delle manovre espiratorie.
Concludeva quindi censurando la mancanza di motivazione in ordine al fumus del reato e in ordine al periculum nella libera disponibilità della res.
La Corte di Cassazione, all’esito dell’udienza camerale del 24.11.2010, qualificava il ricorso come istanza di riesame e disponeva la trasmissione degli atti a questo Tribunale per l’ulteriore corso.
All’odierna udienza le parti non comparivano e la difesa depositava memoria scritta in cancelleria.
 
L’impugnazione non può essere accolta.
 
In punto di nullità del provvedimento per mancanza di motivazione, deve evidenziarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, si ha difetto assoluto di motivazione, dante luogo ad una nullità insanabile, laddove nel provvedimento coercitivo manchi graficamente qualsiasi indicazione sui gravi indizi di colpevolezza o sulle specifiche esigenze cautelari. Alla mancanza assoluta di motivazione è assimilato l’uso di formule di stile, che rendano la motivazione, pur presente, solo apparente (cfr. Cass., sez. VI, 25 gennaio 2000 n. 52, Iadadi, RV 215433; conf. Cass., II, 29 febbraio 2000 n. 669, Carloni, in Cass. pen. 2000, 3091; Cass., IV, 26 novembre 2004 n. 45847, Chiari, RV 230415).
Le predette conclusioni raggiunte in tema di misura cautelare personale sono state raggiunte dalla Corte di legittimità anche in tema di misure cautelari reali, come nel caso in esame, laddove ha ritenuto il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9 cpp, potere – al contrario – non esercitatile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, dovendo – in tali ipotesi – essere rilevata la nullità del decreto impugnato (Cass., sez. III, 26 novembre 2008 n. 47120, RV 242268; sez. II, 14 novembre 2008 n. 4700, RV 242211, per cui in tema di sequestro probatorio il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato a condizione che esso contenga, sia pur con incompletezze o lacune le ragioni giustificative del vincolo sul bene (cfr. anche la nota sentenza a sezioni unite n. 5876 del 28 gennaio 2004, dep. 13 febbraio 2004, Ferazzi, RV 226712).
 
Alla luce di tali criteri quindi deve essere valutato se il provvedimento cautelare reale qui in esame sia assistito da un apparato motivazionale quanto meno minimo e tale da consentire eventualmente l’integrazione, o se lo stesso sia viziato in termini di nullità insanabile.
Nel caso di specie il Gip ha disposto il sequestro preventivo richiamando, quanto al fumus, la nota della Polizia locale del 19 maggio 2010, evidenziando in particolare che l’ipotesi di reato si fondava sul fatto che “l’indagato, fermato per accertamenti a seguito di violazione del limite di velocità, presentava chiari segni sintomatici di ebbrezza e poi di fatto si rifiutava di effettuare il test (simulando la espirazione)”, rilevando il collegio che dal certificato penale risulta un precedente specifico per art. 186 comma 2 cds, commesso il 30 settembre 2006, dando quindi conto adeguatamente delle circostanze di fatto sulla base delle quali riteneva fondata l’ipotesi accusatoria, qualificando tale provvedimento ablativo ai sensi dell’art. 321 comma 2 cpp, come previsto dall’art. 187 cds.
Per verificare quindi se tale procedura sia corretta, appare necessario compiere una rivisitazione dell’intera materia, che è stata oggetto non solo di ripetuti interventi legislativi, ma anche di interpretazioni giurisprudenziali, anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale.
 
Con D.L. n. 92 del 2008, modificativo degli artt. 186 e 187 Cds, è stato disposto che si provvede sempre alla confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, in caso di guida in stato di ebbrezza per accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, ovvero in caso di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, ancora, in caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolemico.
La giurisprudenza prevalente (Cass., sez. IV, 27 gennaio – 5 ,marzo 2009 n. 9986, PG in proc. Favè, rv 243297; sez. IV, 6 maggio 2009, Di Tucci, RV 244220) aveva inquadrato la confisca prevista dagli artt. 186 e 187 Cds nell’ambito delle misure di prevenzione, con la conseguenza che era consentita l’applicazione retroattiva anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione normativa che l’aveva introdotta.
 
E’ stata adita la Corte Costituzionale che, con sentenza 4 giugno 2010 n. 186 ha dichiarato l’illegittimità parziale della lett. c) del comma 2 dell’art. 186, limitatamente al rinvio all’art. 240 c.p., ritenendo la violazione dell’art. 117 Cost. con riferimento all’art. 7 CEDU, ed espressamente affermando in motivazione la natura sanzionatoria alla confisca prevista dall’art. 186 del Cds.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (25 febbraio – 18 giugno 2010, p.g. in proc. Caligo, RV 247042), investita della questione se si trattasse di sanzione penale o amministrativa, ne aveva affermato la natura di sanzione penale.
 
Con la legge n. 120 del 2010 è stata modificata la disciplina della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato.
Il nuovo testo della lett. c) dell’art. 186, ai fini del sequestro del veicolo destinato alla confisca, rinvia a quanto disposto dall’art. 224 ter, introdotto dalla stessa legge n. 120 del 2010.
Il primo comma di quest’ultimo articolo detta una disciplina tutta nuova del sequestro in questione, precisando che si applica anche nelle ipotesi di reato per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
Si deve quindi ritenere che la confisca prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti sia oggi quella descritta nell’art. 224 ter CdS.
Il legislatore ha dunque affermato che si tratta di una sanzione amministrativa e non penale.
 
La previsione di una sanzione amministrativa accessoria per un illecito esclusivamente penale non è usuale, ma vi sono altri casi, ad esempio proprio nell’art. 186, che contemplava le analoghe sanzioni della sospensione e revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, senza che la giurisprudenza avesse per questo dubitato della loro natura amministrativa e del loro carattere accessorio o che la loro previsione rientrasse nella discrezionalità del legislatore (Cass., SSUU 27 maggio 1998, Bosio, RV 210981), o ancora nell’art. 213 CdS di confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato, tra cui quello di guida in stato di ebbrezza (cass., sez. I, 24 settembre 2008 n. 40080, P.G. presso Corte d’Appello di Genova c. E.S.O., rv 241556).
 
La qualificazione della confisca come sanzione amministrativa accessoria porta ad escludere la possibilità che, in vista dell’applicazione della misura ablativa, possa oggi procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 comma 2 cpp, in quanto la norma sembra riferirsi esclusivamente alle ipotesi di confisca penale.
Quanto però ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa, e tuttora sub sudice, in mancanza di disposizioni transitorie, si deve affermare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali allora vigenti; la loro perdurante legittimità deve oggi essere delibata alla stregua dei presupposti che legittimano la confisca amministrativa.
La Novella non ha infatti abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica.
Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto, la misura rimane quindi valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali di natura amministrativa allo stato richiesti.
 
In due recenti sentenze la Corte di Cassazione ha affermato la compatibilità della nuova normativa con il permanere del vincolo, finalizzato non più alla confisca penale ma amministrativa, affermando debba trovare applicazione un principio di perpetuatio jurisdictionis, sicché per i procedimenti iniziati sotto la pre-vigente normativa è tuttora dato al giudice penale, senza investire l’autorità amministrativa, di delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto del genere principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione del reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida.
 
Con sentenza emessa dalla IV^ sezione, n. 4180 del 6 ottobre 2010, depositata il 22 novembre 2010, Losacco, la Corte ha affermato che, ove il giudice in sede di patteggiamento, abbia omesso, vigente
La disciplina antecedente alla novella introdotta dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 – di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Precisa la sentenza che il legislatore, pur affermando la natura amministrativa della confisca del veicolo, ha lasciato al giudice il potere di applicarla obbligatoriamente con sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena, e dunque analogamente a quanto già avviene per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter comma 2 Cds come novellato).
 
Con sentenza, sempre della IV^ sezione, n. 40523 del 4 novembre 2010, depositata il 16 novembre 2010, Gibellini, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cds dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ma la novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodoromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo; nei casi in cui il sequestro viene legittimamente eseguito secondo le regole vigenti all’epoca, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.
 
Deve quindi darsi atto che, nel caso di specie, il sequestro venne eseguito di iniziativa della Polizia locale, tanto assolvendo al disposto del nuovo art. 224 ter Cds secondo cui “l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro”, né sono in discussione i presupposti legittimanti il sequestro amministrativo, posto che si da atto nell’annotazione del 19maggio 2010 del fatto che M.M., simulando l’espirazione, di fatto si era rifiutato di sottoporsi all’accerta,mento del tasso alcolemico.
Permangono quindi i presupposti per il mantenimento del vincolo, anche sotto il profilo attuale del sequestro amministrativo.
Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Milano, il 7 febbraio 2011

 

 
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