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 Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 28 ottobre 2011 (dep. 29 novembre 2011), n. 44126

Il periodico on-llne non puņ essere considerato "stampa" ai sensi dell'articoIo 57 c.p., pertanto la condotta contestata di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione va giudicata come non prevista dalla legge come reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Don. ALDO GRASSI - Presidente
Dott. ALFONSO AMATO — Consigliere
Dott. PAOLO OLDI — Consigliere
Dott. GRAZIA LAPALORCIA — Consigliere
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARGHI ALBENGO - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
XXX
avverso la sentenza n. 2955/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Fodaroni
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10062/11 della Corte d’appelIo di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 57 e 57 bis c.p. perché, in qualità dl direttrice responsabile dell'edizIone on-line del settimanale L'Espresso, ometteva ll controllo necessario ad impedire la commissione del reato dl diffamazione aggravata da parte di ai danni di YYY (reato accertato/commesso in Bologna nelI'apriIe del 2004).
Contro la sentenza dl appello la ricorrente muove due ordini di censure; sotto un profilo di violazione di legge lamenta l’erronea interpretazione dell’articolo 57 c.p., laddove è stato ritenuto applicabile anche al direttore dl un periodico on line, mentre sarebbe riferlblle solo ai periodici "cartacel". Né sarebbe applicabile I'art. 57 per analogia, comportando tale interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l’lmputato.
Con un secondo motivo dl ricorso, la chiede l'annulIamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; afferma la ricorrente che il reato di omesso controllo deve ritenersi consumato nel momento in cul non è stata impedita la pubblicazione diffamatoria.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto la pubblicazione on line non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa periodica "tradlzIonale"; per questi motivi chiede dlsporsi l’annullamento senza rlnvlo.
Per l’imputata è presente l'avv. il quale rlleva che non sl trattava di un commento giornalistico, ma dl un post Inviato alla rivista e cioè di un commento dl un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo; consapevoli di questo sviluppo cronologico dei fattl, i giudici di merito hanno addebitato alla non |’omesso controllo, ma I’omessa rimozione del commento, così non solo provvedendo ad un’inammlssiblIe analogia in malam partem, vietata in materia penale, ma altresì stravolgendo la norma incriminatrlce, che punisce il mancato impedimento della pubblicazione, e non invece l‘omissione dl controllo successivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'artlcolo 57 del codice penale, che punisce l reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o ll vlce-direttore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.
L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: "Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
Ciò premesso, si deve valutare se il direttore dl un periodico on line risponda del reato dl cui a|l'artlcolo 57 del codice penale, per omesso controllo sul contenuti pubblicati.
Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore dl un giornale on line e che il collegio ritiene di condividere (Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipograñche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa ln senso giuridico (al sensi della legge n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra ll pubblico.
Le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in moltepllcl riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo dl divulgazione della notizia - solamente nella pagina dl pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito dl dispositivi hardware.
La diffusione del contenuto del periodico on-line avvlene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tlpograñca è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis, da quanto avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati prlvatl dei telespettatori. E la giurisprudenza dl questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavalllna, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cul all’art. 57 c.p. (cfr Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Rv. 240687, Matacena; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprlo per la diversità strutturale tra i due mezzi dl comunicazione e per la lmpossibllltà dl operare, in materia penale, una analogia in malam partem.
D'altronde, sono evidentl le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed Immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vl è la irradiazione nell‘etere e la percezione audiovisiva da parte dl chl sl slntonlzza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmlsslone avviene telematlcamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fissa o cellulare.
Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che - come nel caso dl specie - vengono "postate" direttamente dall’utenza, senza alcuna possibilità dl controllo preventivo da parte del direttore della testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato ln materia radiotelevisiva.
D'aItronde, non vl è solamente una diversità strutturale tra l due mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì la impossibilità per ll direttore della testata di impedire la pubblicazione dl commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'artlcolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costrlngerebbe il direttore ad una attlvltà impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la posslbilltà di tenere una condotta lecita. E di clò si rende conto anche la sentenza impugnata, laddove afferma che - non essendo possibile una censura preventiva, e dunque non potendo "..imputarsi al direttore responsabile l'omesso controllo di clò che, flno a quel momento, non poteva sapere venlsse pubblicato.." la XXX avrebbe dovuto svolgere una verifica successiva delle lnserzlonl già avvenute, espungendo quelle a contenuto diffamatorio. Così facendo, però, il giudice di appello ha indebitamente modificato la fattispecie normativa prevista dal|'artlcolo 57 del codice penale, sanzionando una condotta diversa da quella tlpizzata dal legislatore.
Dunque, l'inappllcabilltà dell'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto dl stampa periodica, sia per I'oggettiva impossibilità del direttore responsabile dl rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a tltolo dl responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale.
Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per sostenere la asslmilabilltà delI'editoria elettronica alla stampa periodica; l'articoIo uno della predetta legge, infatti, afferma espressamente che si applicano all'editoria elettronica le disposizioni contenute nell'artlcolo 2 (relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati) e a certe condizloni, anche quelle dell'articolo cinque (sull'obbllgo di registrazione) della legge sulla stampa (legge 8 Febbraio 1948, numero 47). La legge 62/2001, operando un rinvio speciñco e limitato dimostra esattamente il contrario di quanto sostenuto dal gludlce dl primo grado e cioè che la normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a tal ñne un richiamo espresso dl singole disposizioni.
La circostanza, poi, che ll contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 del codice penale deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate In Internet tramite filmati o registrazioni audlo), ma anche perché non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultlmi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi Controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).
Esistono.poi altrl profili per l quali le pubblicazioni on-line non possono. essere ricondotte al concetto di stampa periodica; tali proflll sono statl esaurientemente e condivlsibilmente esaminati dalla sentenza dl questa sezione, richiamata In apertura della motivazione, cul si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
Deve quindi ritenersi, concluslvamente, che il periodico on-llne non possa essere considerato "stampa" ai sensi dell'articoIo 57 del codice penale e che pertanto la condotta contestata alla XXX di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione ln danno di YYY non sia prevista dalla legge come reato.

p.q.m.

Annulla senza rlnvlo la sentenza impugnata, perché ll fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2011

 
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