Corte di Cassazione, Sez. I Penale,
Sentenza 19 marzo 1999, n. 2293 (dep.12 maggio 1999) (*)

Pres. Pirozzi - Est. Gironi - P.M. Favalli (concl. diff.) - confl. comp. in proc. M.

Esecuzione in materia penale - Competenza - Revoca di benefici - Conflitto tra Pretore e Tribunale - Sentenza emessa dal Tribunale estranea alla concreta questione esecutiva - Competenza del Pretore - Esclusione - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p., in tema di questioni esecutive concernenti più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta sempre al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, fatta salva la prevalenza del giudice ordinario rispetto al Pretore, anche quando la sentenza che determina la competenza non sia coinvolta dalla questione in decisione. (C.p.p., art. 665).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte
- rilevato che con ordinanza 28.10.1998 il Tribunale di Genova ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su di una richiesta del P.M. di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di M. C., ritenendo competente a provvedere il Pretore della stessa città;
- rilevato, altresì, che con ordinanza 17.12.1998 il Pretore di Genova, ritenendo - a sua volta - competente il Tribunale di Genova, ha proposto conflitto negativo di competenza;
- considerato che il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Genova in base alle corrette e pienamente condivisibili argomentazioni contenute nell'ordinanza pretorile circa l necessaria unicità del giudice dell'esecuzione e la sua individuabilità in base all'ultima sentenza divenuta irrevocabile, ancorché non coinvolta dalla questione in decisione (v., da ultimo, Cass., Sez. I, 13.2.1997, Novello, CED, rv. 207047);
- rilevato che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti del M. risulta essere quella pronunciata dal Pretore di Genova il 7.7.1993 (irrevocabile il 9.10.1993) ma che, per il disposto dell'art. 665 u.c. c.p.p., la competenza spetta al Tribunale in forza della sentenza da questo pronunciata il 9.7.1991 e divenuta irrevocabile il 10.10.1991

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Genova.

 

Tribunale di Genova, Sezione II Penale
Ordinanza 28 ottobre 1998
(*)

Pres. Devoto - Est. Realini - P.M. (concl. diff.) - imp. M.

Esecuzione in materia penale - Competenza - Revoca di benefici - Conflitto tra Pretore e Tribunale - Sentenza emessa dal Tribunale estranea alla concreta questione esecutiva - Competenza del Pretore - Sussistenza - Competenza del Tribunale - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p., in tema di questioni esecutive concernenti più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta sempre al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, fatta salva la prevalenza del giudice ordinario rispetto al Pretore, purché la sentenza che determina la competenza sia coinvolta dalla questione in decisione. (C.p.p., art. 665).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale
sull'istanza proposta il 15.7.1998 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato M. C. rispettivamente con sentenze 31.8.1990 (irrevocabile il 3.10.1990) e 7.7.1993 (irrevocabile il 9.10.1993), entrambe del Pretore di Genova;
avvenuta all'udienza in camera di consiglio del 16.10.1998 la comparizione del difensore, del P.M. e la discussione;
ritenuto che il Tribunale non è competente a provvedere sulla suindicata istanza, atteso che a) sulla base del tenore di tale istanza, laddove indica come emessa dal Pretore di Genova tutte e tre le sentenze (due concessive della sospensione condizionale della pena, la terza giustificativa della revoca dei precedenti benefici) dalla cui esecuzione ex art. 674 c.p.p. si tratta, e tenuto conto della previsione dell'art. 665 c.p.p., se ne desume univocamente la competenza del Pretore di Genova a provvedere sull'istanza de qua; b) anche poi a rilevare che l'istanza ridetta appare imprecisa laddove si riferisce a sentenza 25.8.95 (irrevocabile il 19.2.1998) del Pretore di Genova, posto che codesta sentenza risulta parzialmente riformata quoad poenam con sentenza 29.4.96 (irrevocabile il 19.2.1998) della Corte d'Appello di Genova (vedasi copia allegata della menzionata sentenza pretorile), resta la constatazione che, ai sensi dell'art. 665 c. 2° c.p.p., in caso di riforma in appello in relazione alla pena, competente all'esecuzione è sempre il giudice di primo grado e dunque nella fattispecie il Pretore; c) aggiunto infine il provvedimento divenuto divenuto esecutivo per ultimo nei confronti di M. Carmelo risulta appunto la menzionata sentenza della Corte d'Appello (vedasi certificato penale in data 23.10.1998), che ex art. 665 c. 2° c.p.p. "rimanda" al Pretore, e tenuto conto pure della previsione dell'art. 665 c. 4° c.p.p., emerge ancora una volta come, mentre evidente pare la competenza del Pretore in funzione di giudice dell'esecuzione, sotto nessun profilo si giustifichi quella del Tribunale

P.Q.M.

visti gli artt. 665 e 674 c.p.p.

DICHIARA

la propria incompetenza a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, sull'istanza del P.M. presso il Tribunale di Genova per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato M. C. con sentenze 31.8.90 (irrevocabile il 3.10.1990) e 7.7.1993 (irrevocabile il 9.10.1993) del Pretore di Genova, essendo competente quest'ultimo giudice;

DISPONE

la restituzione degli atti al P.M. presso questo Tribunale.

 

Pretore di Genova
Ordinanza 17 dicembre 1998 (*)

Est. Lepri - P.M. Panichi (concl. conf.) - imp. M.

Esecuzione in materia penale - Competenza - Revoca di benefici - Conflitto tra Pretore e Tribunale - Sentenza emessa dal Tribunale estranea alla concreta questione esecutiva - Competenza del Tribunale - Sussistenza - Competenza del Pretore - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p., in tema di questioni esecutive concernenti più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta sempre al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, fatta salva la prevalenza del giudice ordinario rispetto al Pretore, anche se la sentenza che determina la competenza non sia coinvolta dalla questione in decisione. (C.p.p., art. 665).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pretore
- rilevato che, sull'istanza avanzata dal P.M. volta ad ottenere la revoca nei confronti di M. C. di due sospensioni condizionali della pena concesse con sentenze del Pretore di Genova per effetto di altra sentenza pretorile, il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia a provvedere, indicava il Pretore quale giudice competente e restituiva gli atti all'ufficio di procura;
- rilevato che il P.M. presso il Tribunale, conformemente al dispositivo dell'ordinanza tribunalizia, provvedeva all'invio degli atti alla Procura presso la Pretura circondariale;
- rilevato che il P.M. presso la Pretura richiedeva la fissazione del presente incidente di esecuzione per provvedere alla revoca dei benefici;
- rilevato che all'esito dell'udienza le parti richiedevano sollevarsi conflitto negativo di competenza avverso alla menzionata ordinanza

OSSERVA QUANTO SEGUE

L'ordinanza con cui il Tribunale di Genova ha declinato la competenza a provvedere in ordine alla istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, pare incentrarsi sulla considerazione per cui le tre sentenze coinvolte nella questione risultano emesse tutte dal Pretore: più in particolare, risultano emesse dal Pretore le due sentenze concessive del beneficio mentre risulta emessa dalla Corte d'Appello, in parziale riforma, limitatamente alla pena, di sentenza pretorile, quella importante l'effetto revocatorio.
Secondo il Tribunale, pertanto, dovendosi ritenere, ai fini della competenza in sede esecutiva, sentenza pretorile anche la sentenza della Corte d'Appello ex art. 665/2 c.p.p., sarebbe il Pretore a dover provvedere alla revoca.
Le conclusioni cui il Tribunale perviene non sono condivisibili e contrastano con l'ormai costante orientamento interpretativo espresso da oltre cinque anni di giurisprudenza di legittimità.
L'art. 665 c.p.p. individua il giudice competente per la fase esecutiva. Il primo comma della norma in parola stabilisce che "competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato".
Il quarto comma soggiunge che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo".
Il Tribunale parrebbe accedere all'interpretazione per cui il termine "esecuzione" di cui ai commi primo e quarto dell'art. 665 c.p.p. sia sinonimo del termine "questione in executivis".
In effetti, solo muovendo da tale premessa logica potrebbe, con riguardo al caso di specie, reputarsi competente il Pretore. Infatti, poiché la questione esaminata, relativa alla revoca di beneficio, coinvolge solo sentenze pretorili, sarebbe competente a provvedere il Pretore, a prescindere dall'esistenza o meno di pregiudizi di altri giudici a carico del condannato.
E' agevole evidenziare che, così facendo, il Tribunale, non solo si discosta sensibilmente dalla lettera della norma, ma, e ciò più conta, trascura la ragione ispiratrice sottesa alla formulazione dell'art. 665 c.p.p..
Com'è noto, tale norma ha inteso codificare il principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione, riflesso della necessaria unitarietà della complessiva situazione esecutiva del condannato a sua volta conseguenza del principio dell'unicità della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 25/3 Cost. (cfr. Cass. 4142/93).
La legge impone infatti al Pubblico Ministero l'obbligo di provvedere al cumulo delle pene irrogate alla stessa persona. A tale fine il Pubblico Ministero dovrà tenere conto di tutte le pene inflitte al soggetto; e ciò allo scopo di determinare una unica pena da espiare. Egli dovrà, in particolare, ex art. 657 c.p.p. computare pure le pene già scontate nonché i periodi di custodia cautelare presofferti, onde non potrà che valutare la posizione del destinatario del provvedimento di cumulo unitariamente, avuto, cioè, riguardo all'interezza dei pregiudizi esistenti a suo carico.
E' pertanto evidente che, dovendo essere la pena unica da scontare, uno solo dovrà essere il Pubblico Ministero, istituzionalmente deputato a determinarla, competente per la fase esecutiva.
Orbene, poiché l'individuazione del Pubblico Ministero competente per la fase esecutiva dipende, alla stregua dell'art. 655/1 c.p.p., dall'individuazione del giudice per la stessa fase competente, è conseguenziale inferire dall'art. 665 c.p.p. una regola obiettiva e non influenzabile da fattori casuali di determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione.
Da quanto precede deriva che, contrariamente a quanto dato per scontato dal Tribunale, il termine "esecuzione" di cui al primo e quarto comma dell'art. 665 c.p.p. non potrà che riferirsi alla posizione esecutiva del condannato, a prescindere dai provvedimenti che costituiscono l'oggetto della questione posta "in executivis". Tra il primo ed il quarto comma della norma in parola non intercorre pertanto un rapporto regola - eccezione, essendo entrambe regole generali che disciplinano diverse situazioni: la prima, il caso dell'esecuzione di un solo provvedimento (quando, cioè, a carico del soggetto esista in esecuzione un solo provvedimento); la seconda, il caso dell'esecuzione di più provvedimenti (quando, al contrario, a carico del soggetto siano divenuti irrevocabili più provvedimenti) (cfr. per tutte Cass. 4142/93).
Ne consegue pertanto che, qualora l'esecuzione concerna più provvedimenti, onde, come detto, ogniqualvolta la posizione esecutiva complessiva del condannato contempli una pluralità di pregiudizi, andrà sempre applicato il criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 665/4 c.p.p., anche laddove la questione coinvolga, in ipotesi, un solo provvedimento.
Qualora quindi i più provvedimenti risultino emessi dallo stesso giudice, sarà in ogni caso competente quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, mentre, qualora si tratti di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza apparterrà sempre al giudice ordinario diverso dal Pretore; e ciò a prescindere dal fatto che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ovvero il provvedimento pronunciato dal giudice ordinario diverso dal Pretore, sia ricompreso tra quelli da prendere in considerazione al fine della decisione "in executivis" (cfr. Cass. 584/93, 45/93, 1247/93, 3747/93, 4142/93, 4738/93, 3757/93, 4321/94, 939/94, 911/94, 2650/94, 4426/94, 378/95, 696/95, 5888/95, 1411/95, 5552/95, 2262/96, 1224/98).
Per le considerazioni che precedono e poiché a carico del M. risulta divenuta irrevocabile in data 10.10.1991 una sentenza del Tribunale di Genova, sebbene questa non sia ricompresa tra quelle da prendere in considerazione per la revoca della sospensione condizionale concessa dal Pretore di Genova in data 31.8.1990 e 7.7.1993, la competenza a provvedere sulla presente questione esecutiva apparterrà al Tribunale di Genova.
Va pertanto sollevato conflitto negativo di competenza avverso all'ordinanza del Tribunale di Genova datata 28.10.1998 e copia degli atti va trasmessa alla Corte di Cassazione perché provveda alla risoluzione.

P.Q.M.

SOLLEVA

conflitto negativo di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova datata 28.10.1998 relativa al diniego di competenza a provvedere in ordine alla istanza di revoca di benefici nei confronti di M. C.

RIMETTE

copia degli atti alla Corte di Cassazione affinché provveda alla risoluzione del conflitto

DISPONE

sia data immediata comunicazione del presente provvedimento al Tribunale di Genova.

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(*) I tre provvedimenti pubblicati in questa pagina, emessi nel corso del medesimo procedimento, sono commentatati dall'avv. Andrea Guido.