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						Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 35 comma 7 D.L. n. 233/06) per violazione dell'art. 3 Cost., relativamente alle omissioni contributive per il periodo di imposta 2005, in quanto il termine per versare le imposte risultava inferiore a quello normalmente concesso per i successivi periodi di imposta. Infondata, invece, la questione di legittimità in riferimento all'art. 25 Cost. per violazione del principio di irretroattività della legge penale.
  
						 A parere di questo giudice non è manifestamente infondata  la questione di legittimità costituzionale dell'art.  10-ter  D.Lgs.  10 marzo 2000 n. 74 per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, limitatamente alle omissioni contributive relative all'anno 2005. 
Il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art.  35 c. 7 D.L. 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni nella legge  4 agosto 2006 n. 248), punisce con la pena indicata dall'art. 10-bis  D.Lgs. 74/2000, chiunque non versa, nei limiti previsti dal suddetto art. 10-bis, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla  dichiarazione  annuale, entro  il termine  di  versamento  dell'acconto  relativo  al   periodo   di imposta successivo. 
La  fattispecie  in  oggetto  si  consuma,  dunque,  in  ragione della disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto, nel  mese  di dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta è dovuta.  
In altri termini il soggetto che sulla base della dichiarazione annuale è debitore di imposta, nella misura superiore a 50.000  euro  come indicato dall'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, ha termine di dodici mesi per corrispondere il tributo onde non incorrere in responsabilità penale. 
Con riferimento all'imposta dovuta per  l'anno  2005,  appare evidente, essendo la norma incriminatrice stata introdotta con il D.L. 4 luglio  2006 (entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e non recante alcuna disposizione transitoria riferibile alla fattispecie), che il termine per effettuare il versamento dell'imposta onde non incorrere in omissione penalmente rilevante è in concreto stato di molto inferiore a quello di dodici mesi,  avendo  avuto  il contribuente tempo solo da luglio a dicembre 2006. 
Di talchè è evidente che la prescrizione penale di cui  all'art. 10-ter D.Lgs 74/2000, ovvero la prescrizione di corrispondere l'imposta nel termine indicato, ha un contenuto precettivo differente a seconda dell'anno per  il quale è dovuta l'imposta, avendo fatto obbligo a chi era  debitore IVA  per l'anno 2005 di effettuare il versamento in un termine inferiore rispetto  a chi lo è stato per gli anni successivi e chi lo sarà debitore in futuro. 
In ragione del dettato di cui  all’art.  10-ter  D.Lgs.  74/2000 vi  è, dunque, una disparità  di  trattamento,  punendo  la  norma  in ugual  modo condotte differenti, tra chi ha omesso il versamento IVA per l'anno 2005  e chi lo ha omesso o  lo  ometterà  negli  anni  successivi,  con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
Non appare a questo giudice, invece, la non manifesta infondatezza della violazione dell'art. 25 comma 2 della Costituzione. 
E' fatto certo che al momento della scadenza  del  termine fiscale  per corrispondere l'IVA  relativa  all'anno  2005  la  fattispecie   di reato dell'omesso versamento di Iva, introdotto con il D.L. 4 luglio 2006, non era ancora prevista dall'ordinamento. Peraltro la condotta penalmente rilevante introdotta  non  è  l'omesso  versamento  IVA  nel  termine  previsto 
dalla normativa fiscale, ma l'omesso versamento nel maggior termine del versamento dell'acconto relativo  al  periodo  di  imposta  successivo.  Di talché  il soggetto che aveva omesso alla scadenza del termine previsto dalla normativa fiscale il versamento IVA per l'anno 2005, era in termini, fino al dicembre del 2006, per assumere le proprie determinazioni in ordine all'effettuazione di tale versamento; e se ciò non ha fatto, rendendosi responsabile del reato in esame, la sua scelta in ordine alla condotta da  tenere  è maturata  nel momento in cui la fattispecie penale in  oggetto  era  prevista  come 
reato dall'ordinamento. 
Deve, or dunque, escludersi a giudizio  di  questo  giudice,  che per  i soggetti resisi responsabili del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) la norma penale introdotta con il  D.L.  4  luglio 2006  ha avuto effetto retroattivo. 
In ordine al profilo della rilevanza  della  legittimità costituzionale dell'art.  10-ter  D.Lgs.  74/2000  per   violazione   dell'art.   3 della Costituzione rispetto al processo in corso,  si  osserva  che l'imputato  è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di  cui  all'art. 10-ter D.Lgs.  74/2000,  proprio  per  avere  omesso  nel  termine  del versamento dell'acconto relativo  al  periodo  di  imposta  successivo,  il versamento dell'IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l'anno 2005, pari a 226.329 euro. 
La risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma indicata è, dunque, all'evidenza determinante in ordine alle determinazioni sulla penale responsabilità dell'imputato, non consentendo, altrimenti,  la definizione del giudizio. 
Per le considerazioni  che  precedono  si  impone  la  rimessione della questione  alla  Corte  Costituzionale,  con  conseguente sospensione   del processo ed immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
P.Q.M. 
Visti gli artt. 1 L. cost. 9.2.1948 e 23 L. 11.3.1953 n. 87, solleva la questione  di  legittimità  costituzionale  dell'art. 10-ter D.Lgs.  74/2000,  introdotto  dal  D.L.  4  luglio  2006, convertito   con modificazioni nella  legge  4  agosto  2006,  limitatamente  alle omissioni contributive relative  all’anno  2005,  per  violazione  dell'art.  3 della Costituzione; 
sospende il processo in corso; 
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale  a cura della Cancelleria; 
ordina  la  notificazione  a  cura  della  Cancelleria  della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
ordina  la  comunicazione  a  cura  della  Cancelleria  della presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
Della  presente  ordinanza  è  stata  data  lettura   alla parti   del procedimento alla pubblica udienza odierna. 
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